Cassazione Civile, Sentenza n. 9949/2023 del 13/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento TARSU per gli anni 2005-2007 relativo a un locale commerciale nel Centro Commerciale Tremestieri. La ricorrente sosteneva che i rifiuti prodotti erano rifiuti speciali sottratti alla privativa comunale e quindi non soggetti al tributo (o esenti), richiamando l'art. 10 del Regolamento comunale n. 19/C (assimilazione/esclusione dei rifiuti speciali) e l'art. 62 d.lgs. 507/1993. Il Comune riteneva invece dovuta la tassa. In primo grado la CTP aveva ritenuto applicabile l'art.10 come esentante; la CTR, dopo rinvio, ha invece accolto l'appello del Comune e affermato la debenza del tributo ritenendo che l'art.10 non si applicasse alla fattispecie; la ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso (art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.) relativo all'omessa pronuncia della CTR sull'eccezione della ricorrente circa l'illegittima determinazione delle sanzioni e al cumulo giuridico per omessa denuncia pluriennale, disponendo la cassazione parziale e il rinvio alla CTR in diversa composizione affinché determini l'esatto importo dovuto a titolo di sanzioni. I restanti motivi (mancata/insufficiente motivazione, interpretazione dell'art.10 e violazione dell'art.62 d.lgs. 507/1993) sono stati rigettati: la Corte ha ritenuto corretta l'interpretazione letterale dell'art.10 del regolamento comunale (esclusione dell'assimilazione solo per strutture composte da ipermercato e annesso centro commerciale integrato) e ha confermato che grava sul contribuente l'onere della prova per ottenere riduzioni/esenzioni (anche in relazione alla mancata attivazione del servizio di raccolta), per cui non ha accolto le censure della ricorrente sul merito. Conseguenza pratica: la pronuncia di merito che aveva riconosciuto la devonoza del tributo è stata sostanzialmente confermata; la causa è rimessa alla CTR solo per la determinazione delle sanzioni applicabili.
Norme richiamate
Regolamento Comunale n. 19/C del 17.5.2002, art. 10 (lett. b) e art. 11
lett. b) esclusione dell'assimilazione per "rifiuti derivanti da strutture commerciali costituite da ipermercato e annesso centro commerciale integrato"
La Corte interpreta letteralmente: l'esclusione dell'assimilazione opera solo per strutture caratterizzate dalla compresenza di un ipermercato e di un centro commerciale annesso e 'integrato'. La fattispecie con più soggetti che gestiscono locali in un centro commerciale non rientra in tale esclusione.
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, commi 2 e 3
"Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi... Il comune può individuare nel regolamento categorie di attività produttive di rifiuti speciali... alle quali applicare una percentuale di riduzione"
La norma prevede l'esclusione o la riduzione della superficie tassabile solo se ricorrono condizioni tecniche/strutturali o se il comune, con regolamento, individua categorie. Resta l'onere del contribuente di provare i presupposti dell'esenzione/agevolazione.
Art. 360 c.p.c. (motivi di cassazione)
La ricorrente ha dedotto vizi di motivazione e violazione/errata applicazione di norme di diritto e di omissione di pronunce; la Corte ha valutato tali motivi; ha accolto il motivo relativo all'omessa pronuncia sulle sanzioni (n.4) e rigettato gli altri (n.3 e n.5 come prospettati).
Art. 392 c.p.c. (riassunzione dopo cassazione)
La riassunzione riavvia il giudizio ed è meramente ripetitiva delle richieste precedenti; pertanto, la CTR dovrà pronunciarsi su questioni già dedotte (in particolare, sulle sanzioni) che siano state omesse.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 12
Norma sul cumulo giuridico delle sanzioni: in caso di omissioni pluriennali deve valutarsi l'applicazione del cumulo giuridico per la determinazione corretta delle sanzioni.
D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49
Attribuisce ai Comuni la gestione in regime di privativa e l'istituzione della tariffa (quota fissa e variabile) con modalità di riduzione per avviamento a recupero; spiega il passaggio da TARSU a sistemi tariffari e il ruolo dei regolamenti comunali.
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 238 e art. 184
Regole di transizione e per la classificazione dei rifiuti (definizione di rifiuti urbani e assimilati) e implicazioni sulla disciplina tributaria: conferma il ruolo dei Comuni nell'assimilazione dei rifiuti non pericolosi ai fini della tassazione, fino a intervenute discipline statali uniformi.
Art. 380-bis c.p.c. (relazione del giudice relatore)
La relazione del relatore nell'ordinanza di rinvio non vincola il giudice del merito al quale la causa è stata rimessa; i passaggi nella relazione non sostituiscono il necessario esame e decisione nel merito da parte della CTR.
Massime di principio
- Onere della prova: il contribuente che invoca esenzioni o riduzioni (es. per rifiuti speciali non assoggettati) deve fornire specifica e documentata prova delle condizioni richieste; la mera deduzione generica non è sufficiente.
- Interpretazione regolamentare: le disposizioni regolamentari comunali vanno interpretate in base al testo letterale; termini come 'ipermercato e annesso centro commerciale integrato' implicano la necessaria compresenza e integrazione, non si estendono automaticamente a qualsiasi aggregazione di negozi in un centro commerciale.
- Effetto del rinvio dopo cassazione (riassunzione): la riassunzione riattiva le pretesi già svolte; il giudice di rinvio deve pronunciarsi su tutte le questioni riproposte, comprese eventuali eccezioni sulle sanzioni; omissioni in tal senso comportano cassazione e nuovo rinvio.
- Sanzioni per omessa denuncia pluriennale: se è contestata l'omessa denuncia su più annualità, occorre valutare l'applicazione dell'istituto del cumulo giuridico (art.12 d.lgs.472/1997) per la corretta determinazione delle sanzioni.
- Servizio di raccolta e prova della sua mancata attivazione: l'assenza del servizio comunale in una determinata area può giustificare eccezioni, ma il contribuente deve provarla; l'onere probatorio non ricade automaticamente sull'ente impositore in questo ambito.
- Ruolo delle norme statali e comunali: l'assimilazione dei rifiuti speciali a urbani e la loro tassazione dipendono sia dalla normativa statale che dai regolamenti comunali; in mancanza di criteri statali vincolanti, i regolamenti comunali (con criteri quantitativi e qualitativi) assumono rilievo determinante.
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