Cassazione Civile, Ordinanza n. 37640/2022 del 23/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società, soccombente nel giudizio definito con ordinanza della Cassazione n. 31151/2021, ha proposto ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. deducendo errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. Sosteneva che la Corte avesse erroneamente percepito gli atti di causa ritenendo che con i motivi aggiunti nel giudizio amministrativo fosse stato impugnato un atto diverso da quello già impugnato con il ricorso principale, e da ciò avesse tratto la conseguenza della debenza di un ulteriore contributo unificato. La ricorrente insisteva invece sul fatto che il ricorso principale aveva già investito l’esclusione dalla gara e, in via derivata, gli atti successivi di aggiudicazione, mentre i motivi aggiunti avrebbero solo sviluppato ulteriori argomentazioni. Le amministrazioni resistenti eccepivano l’inammissibilità del rimedio perché la questione era stata già oggetto di discussione e di decisione nella precedente ordinanza.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha rilevato che il preteso errore di percezione non era configurabile, perché la circostanza controversa circa l’oggetto dell’impugnazione davanti al giudice amministrativo era già stata dibattuta tra le parti ed esaminata nella precedente ordinanza, che aveva deciso nel merito cassando senza rinvio e affermando la debenza del contributo unificato. La Corte ha quindi confermato la soccombenza della ricorrente, condannandola alle spese del giudizio di legittimità in favore dell’Agenzia delle entrate e dando atto altresì della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L’errore revocatorio per falsa percezione è configurabile solo se il fatto supposto come esistente o inesistente non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza abbia pronunciato.
La revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa nei limiti e per i motivi di cui all’art. 395 c.p.c., richiamati dalla norma.
art. 13, comma 6-bis, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato quale base del contributo unificato dovuto anche per l’impugnazione con motivi aggiunti nel giudizio amministrativo, secondo l’impostazione già accolta nell’ordinanza revocanda.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L’errore di fatto revocatorio non è configurabile quando la circostanza asseritamente mal percepita dal giudice sia stata oggetto di discussione tra le parti e di specifica valutazione nella decisione impugnata.
- La revocazione ex art. 391-bis c.p.c. non può essere utilizzata per rimettere in discussione l’apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dalla Corte di cassazione.
- Quando il giudice abbia già affrontato e deciso una questione relativa all’oggetto dell’impugnazione e alle sue conseguenze economiche, il rimedio revocatorio è inammissibile perché manca il requisito della non controversia del fatto.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e, nei casi previsti, l’ulteriore contributo unificato.
- rami
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