Cassazione Penale, Ordinanza n. 24354/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, ritenendo manifestamente infondate le censure sulla valutazione della prova dichiarativa della persona offesa e sulla qualificazione giuridica del fatto. Ne è seguita la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali del grado di legittimità e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Con unico atto sono stati proposti ricorsi nell'interesse di due imputati, avverso la sentenza di appello che li aveva ritenuti responsabili del delitto di truffa. Il primo motivo contestava il giudizio di attendibilità della persona offesa, sostenendo che le sue dichiarazioni non potessero essere poste a base della decisione; la Corte di cassazione lo ha ritenuto manifestamente infondato, rilevando che la Corte territoriale aveva adeguatamente valutato credibilità soggettiva, coerenza intrinseca del racconto e elementi probatori di riscontro. Il secondo motivo denunciava violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, che i ricorrenti assumevano integrare un mero illecito civile o inadempimento contrattuale e non una truffa; anche tale censura è stata ritenuta manifestamente infondata perché la ricostruzione fattuale accolta in appello evidenziava tutti gli elementi costitutivi della truffa, escludendo implicitamente la sola rilevanza civilistica del fatto.
Norme richiamate
La Corte ritiene che la ricostruzione fattuale accolta dal giudice di merito integri gli elementi costitutivi della truffa, escludendo che il fatto si esaurisca in un mero inadempimento o illecito civile.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Le dichiarazioni della persona offesa possono essere poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, purché il giudice motivi in modo adeguato sulla credibilità soggettiva del dichiarante e sull'attendibilità intrinseca del racconto.
- La mancanza di costituzione di parte civile non impedisce di attribuire piena efficacia probatoria alle dichiarazioni della persona offesa; i riscontri esterni sono opportuni ma non necessari in tale ipotesi.
- La qualificazione del fatto come truffa richiede la verifica degli elementi costitutivi del reato; se tali elementi emergono dalla ricostruzione accolta dal giudice di merito, non può essere ridotta la vicenda a mero inadempimento contrattuale o illecito civile.
- Il ricorso che si limita a riproporre censure manifestamente infondate sulla valutazione del materiale probatorio e sulla sussunzione giuridica del fatto è dichiarato inammissibile in cassazione.
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