Cassazione Penale, Sentenza n. 11784/2025 del 25/03/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello che assolveva l'imputato dal reato di furto (per non provato) e lo condannava per tentato omicidio. Il ricorrente deduce cinque motivi: 1) insufficiente e illogica verbalizzazione delle audizioni peritali in primo grado e omessa motivazione sul rifiuto della rinnovazione istruttoria; 2) nullità della verbalizzazione sintetica dell'esame peritale e conseguente pregiudizio al diritto di difesa; 3) motivazione carente/contraddittoria sulla attendibilità della persona offesa e sulla sussistenza del dolo omicidiario, con omissione di considerare elementi che avrebbero potuto far qualificare l'evento come lesioni; 4) omissione di valutazione degli elementi (intensità, numero e dislocazione delle ferite, assenza di pericolo di vita, comportamento post factum) rilevanti per la idoneità della condotta a causare la morte; 5) errata applicazione delle norme penali (artt. 56, 575 e 582 c.p.), perché la Corte avrebbe ammesso la compatibilità del dolo eventuale con il tentato omicidio anziché richiedere il dolo diretto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato le doglianze procedurali relative alla verbalizzazione e alla richiesta di rinnovo istruttorio (primi due motivi), rilevando in particolare la tardività delle eccezioni e che la verbalizzazione in forma riassuntiva era ammissibile nel giudizio abbreviato. Tuttavia ha accolto le censure relative alla qualificazione del dolo nel tentato omicidio: la Corte d'appello aveva lasciato aperta la possibilità del «dolo eventuale» come base per il tentativo, mentre la giurisprudenza di legittimità richiede il dolo diretto (anche nella forma di dolo alternativo) per la fattispecie tentata. Per tale ragione la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e disposto il rinvio per nuovo giudizio.
Norme richiamate
Norma richiamata quale fondamento dei motivi che censurano la motivazione (mancanza, manifesta illogicità o travisamento della prova). La Corte ha esaminato tali doglianze e ne ha rigettato le parti riferite a questioni procedural-formali ma ne ha valutato gli aspetti sostanziali ove rilevanti.
Richiamato rispetto alla richiesta di rinnovazione istruttoria. La Corte ha ritenuto inammissibile la richiesta tardiva e priva di adeguata base, anche perché la difesa non aveva sollevato eccezioni immediatamente durante l'udienza.
art. 178 comma 1 lett. c) c.p.p.
Richiamato nelle doglianze sulla nullità della verbalizzazione sintetica; la Corte ha però valutato che le nullità intermedie non erano state dedotte tempestivamente e dunque non potevano essere fatte valere in Cassazione.
Citato in relazione alle regole sulla verbalizzazione e sulle nullità; la Corte ne ha considerato l'applicabilità nel quadro della tempestiva deduzione delle eccezioni.
Riferito nella critica sulla verbalizzazione peritale; la Corte ha ritenuto che la contestazione fosse tardiva e puramente assertiva, non sufficiente per dichiarare la nullità.
Applicato per spiegare che nel giudizio abbreviato la verbalizzazione in forma riassuntiva è ammessa richiamando l'art. 441, quindi non è obbligatoria la riproduzione fonografica per considerare regolare l'atto.
Richiamato per confermare che la verbalizzazione sintetica è compatibile con l'ordinamento nel rito abbreviato, giustificando il rigetto delle doglianze sulla mancata registrazione integrale.
Citato in relazione alla natura delle nullità intermedie; la Corte ha ricordato i limiti di deducibilità di tali nullità quando non sono tempestivamente eccepite.
Rilevato per sottolineare i limiti di deducibilità delle nullità non sollevate tempestivamente dall'imputato; la mancata immediata contestazione ha inciso sull'irricevibilità delle doglianze procedurali in Cassazione.
«L'Appello è inammissibile per mancanza di specificità dei motivi quando, per ogni istanza, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione».
La Corte ha applicato questa disposizione per escludere molte delle doglianze come non specifiche o non riferite puntualmente ai capi della decisione, ammettendo soltanto quelle formulate con sufficiente specificità (in particolare la censura sulla configurazione del dolo nel tentato omicidio).
Richiamato per sottolineare che il giudice d'appello può rilevare nullità della sentenza di primo grado solo nelle ipotesi tassativamente indicate: la Corte ha ritenuto inammissibile la richiesta di dichiarare la nullità del primo grado per ragioni non previste dall'articolo.
art. 56 c.p. / art. 575 c.p. / art. 582 c.p.
Le norme penali citate riguardano il tentativo (art.56), l'omicidio (art.575) e le lesioni personali (art.582). La Corte ha richiamato il principio giurisprudenziale secondo cui il dolo eventuale non è compatibile con la fattispecie del tentativo di omicidio: per il tentato omicidio è necessario il dolo diretto (anche nella forma alternativa), non il mero dolo eventuale.
Massime di principio
- In giudizio abbreviato la verbalizzazione in forma riassuntiva delle audizioni è ammessa (art.420 c.p.p. richiamato) e l'assenza di registrazione fonografica non è di per sé sufficiente a dichiarare nullità se la difesa non ha eccepito tempestivamente.
- Nullità e vizi procedurali devono essere eccepiti immediatamente: le eccezioni tardive (sollevate solo in appello) rischiano di essere dichiarate inammissibili per deducibilità (art.180 e art.182 c.p.p.).
- In sede di impugnazione è essenziale la specificità dei motivi (art.581, comma 1-bis): i rilievi devono essere enunciati in modo puntuale e riferiti ai punti specifici della decisione impugnata, altrimenti sono inammissibili.
- La qualificazione giuridica del fatto (tentato omicidio vs. lesioni) richiede valutazione precisa del requisito soggettivo: per il reato tentato è necessario il dolo diretto (anche in forma alternativa), mentre il dolo eventuale non è compatibile con la fattispecie del tentativo.
- Se la motivazione del giudice d'appello ammette la possibilità del dolo eventuale per configurare un tentativo, la decisione è vulnerabile in Cassazione e può essere annullata con rinvio.
- Nelle contestazioni su fatti materiali (numero, sede e gravità delle ferite; idoneità dell'arma; comportamento post factum) è cruciale che la difesa articol i osservazioni in modo specifico e tempestivo per influire sulla valutazione di dolo e idoneità oggettiva della condotta.
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