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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09298/2026 del 11/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che aveva revocato, con effetto ex tunc, la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, disponendo la prosecuzione dell'espiazione della pena in regime ordinario. La revoca era stata motivata dal fatto che il condannato si era reso protagonista, tra giugno e ottobre 2024, di plurimi episodi di spaccio di sostanze stupefacenti, protrattisi sino a un periodo successivo all'ammissione alla misura e comunque in prossimità dell'effettivo avvio della sua esecuzione. Con il ricorso si censurava, in sostanza, la severità della decisione e se ne contestava la tenuta logica, assumendo che dalla data di inizio concreto della prova non risultassero ulteriori reati; la doglianza era tuttavia formulata in termini ritenuti generici e meramente confutativi, senza individuare specifici vizi di illogicità o contraddittorietà della motivazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto congrua e logicamente coerente la motivazione del tribunale di sorveglianza, che aveva valorizzato la partecipazione del condannato a plurimi episodi di spaccio prima e a ridosso dell'ammissione alla misura alternativa, considerandoli sintomatici di mancata adesione al percorso risocializzante e di incompatibilità con la prosecuzione dell'affidamento in prova. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 47, undicesimo comma, l. 26 luglio 1975, n. 354

    La revoca dell'affidamento in prova non consegue automaticamente alla mera violazione di legge o delle prescrizioni, ma presuppone una valutazione di concreta incompatibilità della condotta con la prosecuzione della prova, rimessa al prudente apprezzamento del tribunale di sorveglianza e sorretta da motivazione логica e adeguata.

  • art. 47, decimo comma, l. 26 luglio 1975, n. 354

    In caso di revoca dell'ammissione all'affidamento in prova per comportamento incompatibile con la prosecuzione dell'esperimento, il giudice deve determinare la pena residua ancora da espiare in base a una valutazione discrezionale del periodo di prova e delle limitazioni patite dal condannato.

  • sentenza Corte costituzionale n. 343 del 1987

    È richiamata per il principio secondo cui, una volta revocata la misura alternativa, il giudice deve stabilire gli effetti conseguenti e la residua pena da espiare sulla base di una valutazione discrezionale, considerando la durata delle limitazioni subite e la condotta tenuta durante l'intero periodo.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale non è automatica: richiede una valutazione concreta della incompatibilità tra la condotta del condannato e la prosecuzione del percorso trattamentale.
  • Il tribunale di sorveglianza dispone di un ampio margine discrezionale nel giudicare se gli specifici episodi contestati siano sintomatici del fallimento del programma rieducativo, purché la motivazione sia logica, coerente e non contraddittoria.
  • Ai fini della revoca possono rilevare anche condotte antecedenti all'inizio materiale dell'esecuzione della misura, quando siano prossime all'ammissione e dimostrino una persistente adesione al crimine incompatibile con la fiducia riposta nel condannato.
  • La valutazione della revoca deve considerare sia la gravità oggettiva e soggettiva degli episodi sia l'intero andamento del periodo di prova, senza automatismi e con attenzione all'eventuale grado di risocializzazione raggiunto.
  • In sede di legittimità, censure meramente generiche o di dissenso rispetto al giudizio di merito non sono idonee a scalfire una motivazione congrua sulla revoca della misura alternativa.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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