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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15768/2026 del 30/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la responsabilità per ricettazione e aveva escluso sia l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto sia la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità. Il ricorrente deduceva, con tre motivi, la violazione di legge: primo, in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di ricettazione, sostenendo che la decisione di merito fosse errata; secondo, con riferimento al mancato riconoscimento dell'art. 131-bis c.p., lamentando la mancata valutazione della particolare tenuità del fatto; terzo, con riguardo al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. La Corte di cassazione osserva che tutti i motivi si risolvono nella mera riproposizione di censure già svolte in appello, senza una critica specifica alle rationes decidendi della sentenza impugnata, e li reputa non specifici e soltanto apparenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero aspecifici perché pedissequamente riproduttivi delle doglianze già sollevate in appello e non confrontati con le argomentazioni della Corte territoriale. Nel merito delle singole censure, ha rilevato che la ricezione di una somma su carta Postepay intestata all'imputato, in assenza di causale, era stata logicamente valorizzata come indice della consapevolezza della provenienza illecita della somma; ha inoltre ritenuto corretta l'esclusione della particolare tenuità del fatto per difetto sia della non abitualità della condotta sia della particolare tenuità dell'offesa, anche in ragione del valore economico non esiguo della somma sottratta; infine, ha giudicato manifestamente infondata la censura sull'attenuante ex art. 62 n. 4 c.p., trattandosi di valutazione discrezionale di merito sorretta da motivazione non illogica. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    La ricezione di una somma di denaro su carta Postepay intestata all'imputato, priva di causale, può essere valorizzata come indice della consapevolezza della provenienza illecita del bene e quindi della ricettazione.

  • art. 131-bis c.p.

    L'istituto non è applicabile quando difettano entrambi i presupposti della non abitualità della condotta e della particolare tenuità dell'offesa; il valore economico non esiguo della somma sottratta esclude la particolare tenuità.

  • art. 62 n. 4 c.p.

    La concessione o il diniego dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità implica una valutazione discrezionale di merito non sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non illogica o arbitraria.

  • art. 606 c.p.p.

    In sede di legittimità non sono ammissibili motivi che si limitino a riprodurre censure già dedotte in appello senza una critica puntuale alle ragioni della decisione impugnata.

Massime di principio

  • Sono inammissibili in cassazione i motivi che si limitano a riproporre pedissequamente le censure già formulate in appello, senza confrontarsi specificamente con le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata.
  • Ai fini della ricettazione, la ricezione di una somma di denaro su un conto o una carta intestata all'imputato, in assenza di giustificazione causale, può costituire elemento sintomatico della consapevolezza della provenienza delittuosa.
  • La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. richiede il concorso di entrambi i presupposti della non abitualità della condotta e della tenue offensività; il difetto di uno solo di essi ne impedisce l'applicazione.
  • La valutazione sulla circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità appartiene al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per manifesta illogicità o arbitrarietà della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRicettazioneCause di non punibilitàCircostanze del reato
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonioParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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