Cassazione Penale, Sentenza n. 33378/2024 del 03/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore impugnava l'ordinanza con cui il Tribunale di Nocera Inferiore, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva revocato la sospensione condizionale della pena concessa a Santonicola. Il ricorso denunciava violazione di legge (artt. 168 e 164 c.p.) e erronea applicazione della causa di revoca di cui all'art. 168, n. 2), sostenendo che la sentenza ritenuta "revocante" era divenuta irrevocabile prima della sentenza che aveva concesso il beneficio e che, quindi, non ricorrevano i presupposti per la revoca di diritto per superamento del limite di pena di cui all'art. 163 c.p.
La decisione
La Corte ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione abbia applicato erroneamente l'art. 168, n. 2), poiché la condanna per i delitti anteriormente commessi era divenuta irrevocabile prima del passaggio in giudicato della sentenza che aveva concesso la sospensione. Tuttavia la Corte ha rilevato che la revoca poteva essere comunque legittima ratione differentis: la Corte d'appello, chiamata a conoscere della sentenza di Salerno, non aveva esercitato il potere officioso di revoca della sospensione riconosciuta in violazione dell'art. 164, comma 4, e ciò legittimava l'intervento del giudice dell'esecuzione con motivazione conforme. Nonostante l'errore di diritto nella motivazione originaria, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore per difetto di interesse concreto e attuale, atteso che il risultato sostanziale voluto dal PM (la revoca del beneficio concesso con la sentenza del 3 giugno 2021) era già stato ottenuto con l'ordinanza impugnata. Nessuna condanna alle spese.
Norme richiamate
La revoca di diritto prevista dall'art. 168, primo comma, n. 2), richiede che la condanna per delitti anteriormente commessi diventi irrevocabile dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso la sospensione e prima della scadenza dei termini di durata del beneficio; nel caso concreto il requisito temporale non sussisteva, sicché l'applicazione diretta della norma era errata.
La sospensione non può essere concessa quando ricorre una causa ostativa prevista dall'art. 164; ove tale causa ostativa fosse esistente e ignota al giudice di primo grado, la Corte d'appello può esercitare d'ufficio il potere di revoca (revoca "in executivis"), potere meramente facoltativo e surrogatorio rispetto a quello del giudice dell'esecuzione.
Fissa i limiti di durata della pena per l'applicabilità della sospensione condizionale; nel caso la sommatoria delle pene superava i due anni, fatto che ha costituito la ragione concreta della valutazione di illegittimità del beneficio se correttamente applicata con riferimento ai termini di irrevocabilità.
Permette la correzione in diritto della motivazione dell'ordinanza impugnata da parte della Corte, rettificando la dedotta errata applicazione normativa senza annullare necessariamente l'esito sostanziale conseguito in primo grado.
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
Stabilisce il requisito dell'interesse concreto e attuale del Pubblico Ministero al ricorso: il PM può proporre ricorso per cassazione per ottenere esatta applicazione della legge solo se dall'impugnazione possa conseguire un vantaggio pratico e non meramente teorico; qui tale interesse è mancato perché l'ordinanza aveva già raggiunto il risultato pratico voluto dal PM.
Massime di principio
- La revoca di diritto ex art. 168, n. 2) richiede un preciso ordine temporale: la condanna per reati anteriori deve diventare irrevocabile dopo la sentenza che ha concesso la sospensione e prima della scadenza del beneficio; in assenza di tale sequenza non opera la revoca automatica.
- Se, al momento della concessione della sospensione, il giudice non poteva conoscere una causa ostativa divenuta irrevocabile successivamente, la Corte d'appello ha la possibilità (facoltativa) di revocare 'in executivis' il beneficio se esercita tale potere; la mancata esercitazione da parte dell'appello può legittimare l'intervento del giudice dell'esecuzione.
- Il Pubblico Ministero ha interesse a impugnare in Cassazione solo se l'annullamento può produrre un vantaggio pratico concreto; non è ammissibile il ricorso quando l'ordinanza impugnata ha già conseguito il risultato pratico richiesto dal PM, anche se con motivazione viziata.
- Il 'giudicato esecutivo' vincola sulle questioni effettivamente decise e non impedisce che, in presenza di profili non decisi o non dedotti, altri organi giudiziari valutino successivamente la legittimità del beneficio.
- In casi complessi è fondamentale ricostruire la sequenza temporale delle irrevocabilità delle sentenze (es. tramite certificato del casellario giudiziale), perché da essa dipende l'applicabilità delle cause di revoca e la legittimità degli interventi del giudice dell'esecuzione o della Corte d'appello.
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