Cassazione Civile, Ordinanza n. 17930/2022 del 01/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La società creditrice aveva chiesto l'ammissione al passivo del fallimento per un credito di euro 462.579,99, corrispondente al saldo tra prestazioni rese in favore della società poi fallita e controcrediti di quest'ultima. Il giudice delegato aveva respinto la domanda per difetto di prova; in opposizione ex artt. 98 e 99 l.fall. il tribunale aveva ammesso solo una parte del credito, escludendo i corrispettivi relativi ad attività svolte dopo il deposito della domanda di concordato preventivo, ritenute atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza autorizzazione, e compensando poi parzialmente il credito ammesso con un controcredito del fallito sorto prima del concordato. Nel ricorso per cassazione la società creditrice ha dedotto, con il primo motivo, la violazione degli artt. 161 e 167 l.fall., sostenendo che le commesse eseguite dopo l'inizio della fase concordataria non costituivano atti di straordinaria amministrazione ma attività di ordinaria amministrazione, sicché non richiedevano autorizzazione del tribunale; ha inoltre censurato il presunto rilievo eccessivo attribuito dal tribunale al dato numerico dell'importo e la valutazione ex post della durata concentrata delle fatture. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in tema di spese. Il fallimento ha resistito e, con ricorso incidentale, ha a sua volta contestato la statuizione sulle spese, sostenendo che l'ammissione era stata solo parziale e che le prestazioni successive al concordato erano inefficaci in mancanza di autorizzazione ex art. 161 l.fall.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo del ricorso principale perché non si confrontava integralmente con la ratio decidendi del tribunale, che aveva valorizzato non solo l'importo delle commesse ma anche la loro causale, incompatibile con una normale attività liquidatoria di una società già in liquidazione volontaria; ha inoltre osservato che il ricorso era generico quanto alla concreta tipologia dei lavori e mirava in sostanza a una nuova valutazione di merito, non consentita in sede di legittimità. Ha poi ritenuto infondati il secondo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale in punto spese, rilevando che vi era stata reciproca soccombenza e che la compensazione integrale disposta dal tribunale era conforme all'art. 92, comma 2, c.p.c. Il ricorso principale e quello incidentale sono stati quindi entrambi rigettati, con compensazione integrale delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza autorizzazione scritta del giudice delegato sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato; la qualificazione va compiuta in concreto e con riguardo all'interesse della massa dei creditori.
il richiamo alla distinzione tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione rileva anche nel concordato con riserva, ma il ricorso non ha chiarito se la fattispecie vi rientrasse.
norma processuale richiamata per l'opposizione allo stato passivo.
norma processuale richiamata per l'opposizione allo stato passivo.
la compensazione totale o parziale delle spese è ammessa in caso di soccombenza reciproca, assoluta novità della questione o mutamento della giurisprudenza.
norma richiamata dalla parte ricorrente in tema di soccombenza e spese, ma la Corte ha ritenuto corretta la compensazione disposta dal giudice di merito.
richiamato per evidenziare che il ricorso avrebbe dovuto confrontarsi anche con i criteri di svolgimento della liquidazione stabiliti dalla delibera assembleare.
richiamato per distinguere tra concordato meramente liquidatorio e concordato in continuità aziendale.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
parametro formale dei motivi di violazione di legge dedotti in cassazione.
Massime di principio
- Nel concordato preventivo, la distinzione tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non dipende dal solo valore economico dell'atto, ma dalla sua concreta idoneità a incidere negativamente sul patrimonio del debitore o sulla posizione della massa dei creditori.
- Ai fini dell'inefficacia ex art. 167 l.fall., il giudice deve valutare l'atto in concreto e in relazione all'interesse dei creditori, potendo un atto astrattamente ordinario assumere natura straordinaria se, nel contesto della procedura, compromette la liquidazione o sottrae risorse alla massa.
- In sede di legittimità, il motivo di ricorso deve confrontarsi con tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata; la mancata censura di una ratio autonoma e sufficiente determina l'inammissibilità.
- Il ricorso per cassazione non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del merito o delle prove, soprattutto quando la censura sia generica quanto agli elementi fattuali decisivi.
- La compensazione delle spese è legittima in presenza di reciproca soccombenza, anche quando una parte abbia ottenuto solo un accoglimento parziale delle proprie domande.
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