Cassazione Civile, Sentenza n. 17182/2022 del 26/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del diniego di prededuzione ex art. 111 l.fall. relativo al credito vantato dall'avv. Di Marco per l'attività di assistenza prestata nella procedura di concordato preventivo della società in bonis; il Tribunale di Arezzo aveva negato la prededuzione in ragione della declaratoria di inammissibilità della domanda di concordato
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato il principio espresso dalle Sezioni Unite (Cass. Sez. U., n. 42093/2021) secondo cui la prededuzione per il credito del professionista che ha prestato attività funzionale al concordato è riconoscibile solo se il debitore viene effettivamente ammesso alla procedura di concordato ex art. 163 l.f.; nel caso di specie la domanda di concordato è stata dichiarata inammissibile e la procedura non è stata aperta, per cui la prededuzione non poteva essere riconosciuta. La Corte ha inoltre rilevato la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto
Norme richiamate
art. 111, comma 2, legge fallimentare (l.fall.)
La Corte richiama la norma come criterio per la prededuzione dei crediti funzionali all'apertura della procedura concordataria: la valutazione della funzionalità va fatta ex ante dal giudice del merito, ma la prededuzione è subordinata all'effettiva ammissione del debitore alla procedura (art. 163 l.fall.)
art. 161 legge fallimentare (l.fall.)
Richiamato quale riferimento temporale per le prestazioni svolte in relazione alla domanda di concordato; la giurisprudenza considera rilevanti le prestazioni anteriori o posteriori alla domanda purché funzionali alla procedura, ma ciò non basta senza l'ammissione ai sensi dell'art. 163
art. 163 legge fallimentare (l.fall.)
Norma decisiva: la Corte afferma che la prededuzione è riconoscibile solo se il debitore viene ammesso alla procedura ex art. 163, poiché l'ammissione permette l'espressione di voto dei creditori e costituisce condizione istituzionale per la prededuzione
art. 2751-bis n. 2 codice civile (c.c.)
Richiamato nel testo di merito: il credito dell'avvocato era stato ammesso al passivo in via privilegiata ai sensi di tale norma, ma la prededuzione è questione distinta e soggetta ai limiti precedentemente indicati
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13
Applicato in relazione al contributo unificato: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato a carico del ricorrente (raddoppio), se dovuto
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 42093/2021
«il credito del professionista incaricato dal debitore di ausilio tecnico per l’accesso al concordato preventivo o il perfezionamento dei relativi atti è considerato prededucibile ... sempre che il debitore venga ammesso alla procedura ai sensi dell’art. 163 l.f.... restano impregiudicate ... la possibile ammissione al passivo ... e la non ammissione ... ove si accerti l’inadempimento ... o la partecipazione del professionista ad attività fraudolenta»
Decisione nomofilattica che risolve il contrasto: conferma la prededuzione per le prestazioni funzionali al concordato solo se la procedura è effettivamente aperta con l'ammissione del debitore; inoltre lascia al giudice del merito la valutazione ex ante della funzionalità e prevede esclusioni in caso di inadempimento o condotte fraudolente
Massime di principio
- La prededuzione dei compensi del professionista che assiste il debitore in vista di un concordato è condizionata all'effettiva ammissione del debitore alla procedura ex art. 163 l.f.: la sola prestazione, anche se funzionale, non basta se la domanda è dichiarata inammissibile
- Il giudice del merito deve valutare ex ante la funzionalità della prestazione rispetto alle finalità del concordato (conservazione o incremento dei valori aziendali), ma questa valutazione non sostituisce la necessità dell'apertura della procedura
- Anche se non riconosciuta la prededuzione, il professionista può avere altre vie di soddisfo (es. ammissione al passivo con eventuale prelazione ai sensi di norme civili), salvo che non emerga inadempimento o condotta fraudolenta
- In fase di assunzione dell'incarico il professionista dovrebbe documentare la funzionalità delle prestazioni e le ragioni che giustificano la sua aspettativa di ammissione al concordato (per mitigare rischi di disconoscimento), ma tale documentazione non garantisce la prededuzione in caso di inammissibilità della domanda
- Per ottenere la prededuzione in situazioni analoghe è strategico perseguire l'ammissione alla procedura e, ove possibile, far sì che la domanda di concordato sia supportata da elementi che riducano il rischio di inammissibilità
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