Cassazione Civile, Sentenza n. 17156/2022 del 26/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Disputa relativa al pagamento di €9.000,00 residui su fattura di €46.206,00 per un contratto di engineering relativo allo studio di soluzioni per l'aeroporto di Bolzano. ABD Airport aveva trattenuto la somma a titolo di penale per ritardo nella consegna degli elaborati; Tecno ha contestato la trattenuta sostenendo che le modifiche richieste dalla committente avevano stravolto l'oggetto dell'incarico e reso non vincolanti i termini di consegna.
La decisione
La Corte di Cassazione ha riunito i due ricorsi (quello contro la sentenza d'appello n.16/2016 e quello contro la decisione sulla revocazione n.57/2018) e li ha entrambi rigettati. È stato ritenuto che (i) la domanda di revocazione era inammissibile perché l'errore di fatto invocato non era decisivo della decisione e, in ogni caso, la prova del teste ritenuta non decisiva non avrebbe mutato l'esito; (ii) il ricorso principale contro la sentenza d'appello è infondato perché il giudice d'appello aveva valutato correttamente che l'accorpamento delle fasi e il coinvolgimento di un tecnico scelto dalla committente non avevano determinato uno stravolgimento dell'oggetto contrattuale e che l'accettazione degli elaborati senza riserve non comportava, per sé, la rinuncia alla penale. Tecno Engineering è stata condannata al pagamento delle spese di lite e all'eventuale versamento di un ulteriore contributo unificato come indicato.
Norme richiamate
art. 395, comma 4, cod. proc. civ.
Norma sulla revocazione per errore di fatto: la Corte ha ritenuto che l'errore invocato non fosse essenziale e decisivo ai fini della revocazione perché la decisione impugnata si fondava anche su altri argomenti.
art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
Motivo di cassazione relativo a violazione di legge e valutazione erronea delle prove: la Corte ha esaminato i motivi di cassazione fondati su questa norma e li ha ritenuti infondati per mancata decisività degli elementi di prova dedotti.
art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.
Motivo di cassazione relativo a omesso esame di un fatto decisivo: la Corte ha ritenuto che non sia sussistito l'omesso esame di fatto tale da influire decisivamente sulla decisione.
art. 112 cod. proc. civ.
Principio del contraddittorio e dell'istruzione probatoria: la ricorrente aveva lamentato omissione di pronuncia su eccezione, ma la Corte ha ritenuto che il giudice d'appello si fosse pronunciato sui fatti rilevanti.
artt. 115 e 116 cod. proc. civ.
Regole sulla valutazione della prova e onere della prova: la Corte ha confermato che l'onere probatorio gravava su chi allegava lo stravolgimento contrattuale e che tale prova non è stata dimostrata in modo decisivo.
art. 335 cod. proc. civ.
Norma sulla trattazione congiunta delle impugnazioni: invocata analogicamente per giustificare la riunione dei due ricorsi contro pronunce connesse.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115
Norma sul contributo unificato: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento di un ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente per i ricorsi riuniti.
Massime di principio
- L'accettazione senza riserve di una prestazione ritardata da parte del committente non comporta automaticamente la rinuncia alla penale contrattuale; può significare invece rinuncia alla risoluzione del contratto, salvo prova di un'espressa rinuncia anche alla penale.
- Per ottenere la revocazione per errore di fatto (art.395 c.4 c.p.c.) è necessario dimostrare che l'errore sia essenziale e decisivo: cioè che, senza l'errore, la decisione sarebbe stata sicuramente di segno opposto.
- In sede di cassazione il ricorrente deve provare che l'omissione o la valutazione dei fatti sia stata tale da incidere legalmente sulla decisione (omesso esame di fatto decisivo o violazione di legge); valutazioni di merito non sono sindacabili se fondate su adeguata istruttoria.
- L'onere della prova circa la sussistenza di una variazione o stravolgimento dell'oggetto contrattuale grava sulla parte che lo allega; la mera modifica dell'iter esecutivo (es. accorpamento di fasi) o il coinvolgimento di tecnici della committente non prova automaticamente tale stravolgimento.
- Quando vi sono più impugnazioni connesse a una stessa controversia (anche contro provvedimenti diversi sugli stessi atti), è opportuna la riunione processuale affinché il giudizio di legittimità valuti gli effetti reciproci delle pronunce.
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