Cassazione Civile, Sentenza n. 17158/2022 del 26/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Controversia relativa alla validità ed efficacia di un contratto preliminare di permuta di fondi siti nel comune di Quiliano, subordinato a due condizioni sospensive: (i) approvazione definitiva da parte del Comune di Quiliano della variante al P.R.G. (art. 5 del preliminare); (ii) acquisizione da parte di Negro di una quota mancante di proprietà dei fondi in esito a giudizio di divisione ereditaria (artt. 8 e 9). Questioni principali: se e quando le condizioni si siano avverate entro il termine contrattuale (un anno dalla stipula), se la seconda condizione fosse meramente potestativa o potestativa mista, se il comportamento delle parti avesse prorogato il termine o manifestato volontà di non prorogarlo, e inoltre domanda risarcitoria e relativi profili di gravame in grado d'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della Cooperativa. Ha confermato che la prima condizione (approvazione urbanistica) si era avverata, anche se in momento successivo rispetto a quanto ritenuto in primo grado, dovendosi tener conto del comportamento concludente delle parti che aveva prorogato il termine. Ha però ritenuto che la seconda condizione (acquisizione della quota ereditaria) non si fosse verificata entro il termine pattuito: la pronuncia parziale del tribunale nella divisione ereditaria non era ancora definitiva e restava soggetta a riforma in appello; inoltre le parti, con manifestazioni espresse tramite i legali, avevano manifestato la volontà di non prorogare il termine, per cui il preliminare doveva considerarsi inefficace. Ha dichiarato inammissibile la domanda di risarcimento per insufficiente specificazione del motivo di gravame in appello. Per tutte le ragioni, rigetta il ricorso, condanna la Cooperativa al pagamento delle spese di lite e segnala l'eventuale versamento aggiuntivo del contributo unificato ai sensi del DPR 115/2002.
Norme richiamate
art. 2932 cod. civ.
Riferimento alla pronuncia costitutiva richiesta per dichiarare la Cooperativa proprietaria dei fondi; la sentenza di primo grado aveva disposto la declaratoria ex art. 2932, ma l'efficacia del preliminare è stata valutata in base alle condizioni sospensive.
artt. 1353, 1355, 1356, 1358, 1359 cod. civ.
Utilizzate per inquadrare i principi generali sulla formazione del contratto e sulle condizioni: la Corte distingue tra condizione meramente potestativa e potestativa mista, ritenendo che la seconda condizione (acquisizione ereditaria) non fosse meramente potestativa perché connessa a fattori estrinseci (pronuncia giudiziale), quindi potestativa mista.
art. 1461 cod. civ.
Richiamato negli atti difensivi (sospensione della prestazione da parte dei venditori in caso di difficoltà di adempimento della Cooperativa), ma la questione non ha mutato l'esito sostanziale delle decisioni di merito.
art. 346 cod. proc. civ.
Rilevato ai fini della regola sulla rinuncia delle domande in appello: la Corte ha affermato che la Cooperativa non ha svolto in appello un motivo di gravame sufficientemente specifico per la domanda di risarcimento già respinta in primo grado, con conseguente inammissibilità della dedotta censura.
art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
Fondamento formale dei motivi di cassazione: la Corte ha valutato i profili di violazione di legge denunciati e ne ha rigettato la fondatezza o l'ammissibilità.
art. 13, comma 1-quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115
Norma amministrativa processuale menzionata per il possibile versamento aggiuntivo del contributo unificato in caso di determinate condizioni procedimentali; la Corte ne dà atto.
Massime di principio
- Una condizione sospensiva è meramente potestativa solo se il suo avveramento dipende dal mero arbitrio della parte, senza apprezzabili motivi di interesse: se invece l'evento è collegato a fattori estrinseci o a valutazioni di interesse la condizione è potestativa mista e non è automaticamente nulla.
- L'avveramento di una condizione collegata a pronunce giudiziali richiede che la pronuncia sia divenuta definitiva (cosa giudicata) per essere considerata irreformabile ai fini contrattuali; una sentenza non definitiva può essere revocata o modificata in sede d'appello e quindi non prova definitivamente l'avveramento della condizione.
- Il comportamento concludente delle parti può essere interpretato come proroga implicita del termine previsto nel preliminare; viceversa, manifestazioni espresse di non proroga (anche tramite legali) possono impedire la proroga e far valere il termine originario.
- In sede d'appello la riproposizione di domande o eccezioni non accolte in primo grado deve essere svolta in modo specifico e non può limitarsi a un generico richiamo alle difese già svolte; l'omessa specificazione determina il rischio di inammissibilità per effetto dell'art. 346 c.p.c.
- Per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla mancata conclusione del preliminare è necessario allegare e provare il pregiudizio economico; la mera affermazione del danno non è sufficiente e può essere rigettata se non adeguatamente dimostrata.
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