Cassazione Civile, Ordinanza n. 01903/2023 del 23/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
Le ricorrenti avevano ottenuto dalla Corte d'appello il riconoscimento dell'indennizzo per la violazione del termine di ragionevole durata di un precedente giudizio, ma contestavano la successiva liquidazione delle spese processuali. In particolare, lamentavano che la Corte d'appello di rinvio avesse liquidato compensi inferiori ai minimi tariffari previsti dal d.m. n. 55/2014 e non avesse considerato correttamente il valore della controversia ai fini dello scaglione applicabile. Inoltre deducevano che, in presenza di più assistite con la stessa posizione processuale, dovesse essere applicato l'aumento per pluralità di parti private difese, ovvero che il mancato aumento dovesse essere motivato. Il Ministero resisteva chiedendo il rigetto del ricorso.
La decisione
La Cassazione ha accolto solo in parte il primo motivo, limitatamente alla liquidazione delle spese del primo giudizio di merito, ritenendo ingiustificata la riduzione operata dalla Corte d'appello sotto i minimi corretti e il pertinente scaglione tariffario. Ha invece ritenuto corrette le liquidazioni relative al giudizio di legittimità e a quello di rinvio, perché in tali fasi il valore della controversia andava parametrato al solo differenziale tra quanto liquidato e quanto richiesto. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Il decreto impugnato è stato cassato senza rinvio limitatamente al capo delle spese del primo giudizio di merito, e la Corte ha deciso nel merito rideterminando dette spese in euro 1.198,50 oltre euro 8,00 per esborsi, spese generali, IVA e CPA, con distrazione. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate.
Norme richiamate
richiamato come base per la soccombenza e la liquidazione delle spese di lite
impone che la liquidazione dei compensi professionali non scenda a livelli meramente simbolici o non consoni al decoro della professione
regola la liquidazione dei compensi con riferimento ai parametri tabellari, minimi e massimi, e consente una riduzione motivata entro i limiti previsti
richiamato dalle ricorrenti come disciplina dei parametri di liquidazione applicabili
art. 4, comma 1, D.M. n. 55/2014
consente la riduzione dei compensi nei limiti previsti, ma la scelta deve essere coerente con le ragioni esplicitate dal giudice
art. 4, punto 2, D.M. n. 55/2014
richiamato in relazione alla facoltà di aumento per pluralità di parti assistite con la stessa posizione processuale
art. 6 CEDU
costituisce il parametro sostanziale del giudizio presupposto sull'irragionevole durata del processo
Massime di principio
- Nella liquidazione delle spese processuali secondo i parametri forensi, il giudice può esercitare discrezionalità entro i minimi e massimi tabellari, ma se si discosta ulteriormente dai parametri o applica una forte riduzione deve indicare ragioni controllabili e specifiche.
- Il valore della controversia ai fini dello scaglione tariffario va determinato, nei giudizi aventi ad oggetto solo le spese del grado precedente, considerando il solo differenziale tra quanto liquidato e quanto ritenuto corretto dalla parte impugnante.
- Quando il processo prosegue soltanto per contestare la liquidazione delle spese, il 'disputatum' del grado successivo coincide con la differenza tra importo impugnato e importo richiesto, e non con il valore originario della lite.
- Il giudice non può liquidare compensi professionali irragionevolmente bassi o sostanzialmente simbolici, perché deve rispettare il decoro della professione e i parametri minimi applicabili.
- La mancata attribuzione dell'aumento per la difesa di più parti con identica posizione processuale è legittima se il giudice, in concreto, ritiene la causa semplice, omogenee le posizioni e non emergenti speciali difficoltà difensive.
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