Cassazione Penale, Sentenza n. 40071/2025 del 12/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugna l'ordinanza del 24/07/2025 con cui il Tribunale di Salerno, in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero contro la revoca degli arresti domiciliari disposta dal GIP, ha applicato a Concetta Bianchino la misura interdittiva di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali per sei mesi. I fatti contestati ai capi 1) e 2) riguardano la partecipazione a un'associazione per delinquere finalizzata a truffe aggravate per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 416, comma 2; art. 640‑bis c.p.), e il concorso nel delitto di truffa aggravata. La difesa ha dedotto: assenza di gravità indiziaria (anche alla luce delle dichiarazioni del padre Gennaro Bianchino che sarebbe il dominus); la cosiddetta "triangolazione" avrebbe natura non necessariamente fraudolenta secondo normativa di settore; la ricorrente aveva cessato cariche e qualità di socia (dimissioni e modifiche societarie documentate) e quindi non sussisterebbe il pericolo di reiterazione; i versamenti citati risalgono a fatti anteriori al recesso; la costituzione di nuove società è anteriore alla misura cautelare e non dimostra pericolo attuale. Inoltre si è invocata l'applicazione di norme processuali (artt. 274, 292, c‑bis c.p.p. e legge n.47/2015) in relazione alla valutazione delle esigenze cautelari.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in parte. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo con cui la ricorrente contestava la gravità indiziaria (perché costituisce rimprovero di merito e, in parte, non era pertinente al perimetro dell'appello governato dal principio devolutivo). Tuttavia la Corte ha ritenuto insufficiente la motivazione del Tribunale circa l'attualità delle esigenze cautelari rispetto alla specifica posizione della ricorrente: non erano stati adeguatamente considerati gli elementi prodotti dalla difesa (dimissioni, cessazione dei conferimenti, mutata compagine amministrativa) che riducono il rischio di reiterazione. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e disposto il rinvio al Tribunale del riesame per nuovo giudizio sulla sussistenza delle esigenze cautelari.
Norme richiamate
art. 611, commi 1 e 1‑bis cod. proc. pen.
norma procedurale che ha regolato il contraddittorio cartolare nel procedimento di cassazione; la Corte ha osservato che il ricorso è stato trattato secondo questa previsione
norma che disciplina la partecipazione ad associazione per delinquere; è il capo di imputazione relativo all'associazione criminosa contestata alla ricorrente
articolo sul concorso nel reato, richiamato per qualificare la condotta di concorso nei delitti contestati
reato di truffa aggravata mediante indebite percezioni di erogazioni pubbliche, qualificato come uno dei reati‑fine contestati
art. 176 disp. att. cod. proc. pen.
regola formale richiamata dalla Corte per l'enunciazione sintetica dei motivi di ricorso nei limiti strettamente necessari
artt. 274 lett. c), 292 lett. c), c‑bis cod. proc. pen.
norme processuali richiamate dalla difesa in relazione alla valutazione e motivazione delle esigenze cautelari; la Corte ha valutato la necessità che il giudice di merito consideri elementi attuali e specifici per la misura
richiamata dalla difesa in connessione con i profili procedurali e cautelari; la Corte ne ha tenuto conto nel quadro della valutazione complessiva delle esigenze cautelari
art. 39 T.F.U.E. (Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea)
citato dalla difesa per sostenere la centralità soggettiva/oggettiva dell'organizzazione di produttori (O.P.) nell'ambito della normativa di settore e per argomentare la lecita natura di talune operazioni di triangolazione
art. 18 statuto ALMA SEGES (atto sociale)
richiamato quale norma statutaria che disciplina il recesso dei soci; la Corte ha considerato la documentazione assembleare che dimostra l'efficacia del recesso dalla qualità di socia
Massime di principio
- In sede di cassazione i rilievi che si sostanziano in una diversa valutazione di merito sulla gravità indiziaria sono spesso inammissibili se non si denunciano violazioni di norme specifiche o manifesta illogicità della motivazione: è necessario articolare censure di diritto, non solo di fatto.
- L'appello cautelare è soggetto al principio devolutivo: il giudice d'appello può sindacare solo i motivi dedotti dall'appellante e i limiti del provvedimento impugnato; questioni non sollevate in sede di gravame o estranee ai motivi di appello possono essere escluse dal sindacato.
- Per misure interdittive fondate sul pericolo di reiterazione è decisivo valutare l'attualità e la specificità del pericolo rispetto alla posizione concreta dell'indagato: dimissioni, cessazione di rapporti economici e mutata compagine amministrativa possono incidere significativamente sulla perdurante necessità della misura.
- I pagamenti o atti compiuti anteriormente a recesso o a modifiche societarie non dimostrano automaticamente un pericolo attuale di reiterazione: la valutazione deve tener conto della cronologia e dell'effettiva efficacia delle modifiche societarie.
- Chi difende in procedimenti cautelari deve documentare e produrre elementi tempestivi e chiari (es. verbali assembleari, annotazioni sul registro soci, date di cessazione dei conferimenti) per dimostrare la perdita di potere di gestione e l'assenza di capacità di influire su schemi illeciti.
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