Cassazione Penale, Sentenza n. 42880/2023 del 20/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza dell'11/07/2022 che aveva respinto l'istanza ex art. 671 cod. proc. pen.; il ricorrente contestava la valutazione negativa della continuazione tra reati commessi in procedimenti separati, sostenendo l'unicità del disegno criminoso emersa da un'indagine unitaria (procedimento "Supermarket"), il rinvenimento di stupefacenti in data 9/10/2018 nell'abitazione e la contiguità temporale (il fatto impugnato è avvenuto due giorni dopo l'ultimo episodio giudicato in altro procedimento), nonché la presenza di misure cautelari e arresti nell'ambito della stessa indagine, il che a suo avviso rendeva illogica la motivazione del giudice dell'esecuzione
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha riscontrato illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata per mancato confronto con la dedotta unicità del contesto d'indagine e per aver trascurato la contiguità cronologica e gli altri indicatori della continuazione. Ha annullato l'ordinanza e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Caltanissetta in diversa composizione, ordinando che il giudice dell'esecuzione si attenga ai principi di diritto richiamati (in particolare ai criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità sulla continuazione)
Norme richiamate
Rilevanza della continuazione ai fini della determinazione della responsabilità e della pena; la valutazione della continuazione richiede verifica degli indicatori concreti (omogeneità del bene protetto, contiguità spazio‑temporale, modalità, sistematicità, ecc.)
Norma procedurale invocata dal ricorrente per ottenere decisione favorevole in fase esecutiva; il rigetto dell'istanza deve essere motivato tenendo conto della valutazione sulla continuazione tra reati
Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017, "Gargiulo" (Rv. 270074)
«Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea»
Principio di diritto vincolante per la valutazione della continuazione anche in sede esecutiva: il giudice deve valutare un insieme di indicatori e non limitarsi a singoli elementi
Corte costituzionale, sent. n. 183 del 03/07/2013
Imposizione di rinnovazione del giudizio davanti a diversa composizione del giudice dell'esecuzione in casi previsti; la Cassazione ha disposto il rinvio in diversa composizione in ossequio a tale pronuncia
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione, quando decide su istanze connesse alla continuazione, deve motivare esplicitamente il confronto con la ricostruzione fattuale ed investigativa che sostiene l'unitarietà del disegno criminoso; la mera affermazione della non riconducibilità non è sufficiente
- La contiguità spazio-temporale è un elemento significativo e non trascurabile: episodi ravvicinati temporalmente possono rafforzare l'esistenza di un disegno criminoso unitario e richiedono una valutazione approfondita degli altri indicatori
- La valutazione della continuazione richiede l'apprezzamento congiunto di molteplici indici (omogeneità del bene protetto, modalità, sistematicità, abitudini di vita, pianificazione delle condotte); la presenza isolata di qualche indicatore non basta a escludere la continuazione
- Se in una sentenza precedente o in altri atti processuali è stata già riconosciuta una continuità o vi sono elementi investigativi che delineano un'indagine unitaria, il giudice dell'esecuzione deve esplicitamente confrontarsi con tali elementi e motivare eventuali ragioni di discordanza
- La mancata o illogica motivazione in tema di continuazione può portare all'annullamento e al rinvio del provvedimento al giudice competente, che dovrà riesaminare la questione attenendosi ai principi di diritto consolidati
- Quando è disposta la rinnovazione del giudizio in esecuzione, può essere richiesta diversa composizione del collegio alla luce della giurisprudenza costituzionale; il nuovo giudizio non è vincolato dall'esito precedente ma deve rispettare i criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità
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