Cassazione Penale, Sentenza n. 34520/2024 del 12/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La Procura generale ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva dichiarato non doversi procedere per tardività della querela nel reato di appropriazione indebita, ritenendo che la Corte territoriale avesse fatto decorrere il termine per proporre querela dal 9 gennaio 2020 (data in cui la persona offesa Spanò constatò l'asportazione di parte del mobilio) anziché dal 26 febbraio 2020 (data dell'invio della raccomandata-diffida inviata dallo Spanò all'imputato, senza risposta). Il ricorrente ha censurato la decisione per violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.), sostenendo che il termine decorre dal momento in cui la persona offesa ha conoscenza certa, anche della volontà definitiva dell'imputato di trattenere i beni, e non necessariamente dal momento materiale della sottrazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente sovrapposto il momento di consumazione del reato con quello della piena conoscenza da parte della persona offesa della definitiva volontà dell'imputato di non restituire i beni. La sentenza impugnata è stata annullata e il procedimento è stato rinviato ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per un nuovo giudizio, affinché venga valutato correttamente quale sia il momento di decorrenza del termine per la querela alla luce dei principi di diritto richiamati.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
Fondamento dell'impugnazione per violazione di legge e vizio di motivazione; utilizzato per censurare l'errata determinazione del termine di querela da parte della Corte territoriale.
art. 23, co. 8, D.L. n. 137/2020
Richiamato per attestare che il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto secondo la normativa emergenziale richiamata.
Ulteriore richiamo formale alla disciplina del contraddittorio scritto nelle fasi del procedimento di impugnazione.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez.2, n.37584/2019; Sez.2, n.26619/2019; Sez.2, n.18860/2012)
Principio consolidato secondo cui il termine per la querela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, su basi serie e concrete, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva; specificamente per l'appropriazione indebita il termine decorre quando la persona offesa ha chiara conoscenza della definitiva volontà dell'imputato di invertire il possesso del bene.
Massime di principio
- Il termine per proporre querela non coincide necessariamente con il momento materiale di consumazione del reato; decorre quando la vittima ha "conoscenza certa" sia dell'evento che della volontà illecita dell'autore.
- In reati come l'appropriazione indebita, atti successivi (es. invio di raccomandata-diffida e mancata risposta) possono segnare l'inizio del termine se rivelano la volontà definitiva dell'imputato di non restituire i beni.
- Il giudice deve distinguere chiaramente tra momento consumativo del reato e momento di presa di coscienza dell'elemento soggettivo da parte della persona offesa; confondere i due momenti costituisce vizio di motivazione.
- Nella valutazione della tempestività della querela vanno considerati gli atti compiuti dalla persona offesa per tutelare i propri diritti e la concretezza degli elementi che le permettono di avere conoscenza certa del reato.
- In caso di dubbio probatorio sulla data di efficace conoscenza dell'elemento soggettivo, è opportuno il rinvio per un nuovo esame di merito anziché l'estinzione automatica per tardività.
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