Ordinanza n. 136/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del Questore di Bergamo recante il divieto di fare ritorno nel territorio del Comune di Bergamo per un anno senza preventiva autorizzazione dell’autorità di pubblica sicurezza
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore di Bergamo, notificato il 21 gennaio 2026, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Il provvedimento, nella copia depositata, risultava pressoché illeggibile. L’Amministrazione ha depositato una memoria il 14 aprile 2026, ritenuta tardiva ed esclusa allo stato dal fascicolo. In sede cautelare il ricorrente ha dedotto, tra l’altro, la sussistenza di un danno grave e irreparabile derivante dall’impossibilità di recarsi a Bergamo per esigenze sanitarie, per frequentare un corso di lingua italiana e per lo svolgimento di attività lavorativa connessa a un’impresa individuale avente sede nel Comune. Il ricorso faceva inoltre riferimento all’attività di prostituzione e alla condizione di transgender del ricorrente.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto non improbabile, allo stato degli elementi acquisiti, l’appartenenza del ricorrente alla categoria prevista dall’art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 159/2011, ossia quella delle persone che, sulla base di elementi di fatto, debbano ritenersi dedite alla commissione di reati offensivi o pericolosi per la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica. Ha inoltre escluso la prova del danno grave e irreparabile: la relazione medica prodotta risaliva al settembre 2021 e riguardava un medico con studio a Bonate Sopra, non a Bergamo; l’iscrizione al corso di lingua italiana a Bergamo era successiva alla notifica del provvedimento e, unitamente alla dichiarata presenza in Italia da circa vent’anni, rendeva inattendibile tale profilo di danno; la visura camerale dell’impresa individuale, risalente al 23 gennaio 2024, non dimostrava che l’attività fosse ancora operativa né che producesse i redditi indicati nella dichiarazione relativa al 2024. Il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese della fase cautelare, liquidate in 500 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo.
art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 159/2011
coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, siano dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo … la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica
Il giudice ha ritenuto non improbabile, in sede cautelare, la riconducibilità del ricorrente alla categoria soggettiva prevista dalla disposizione.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione di un provvedimento di prevenzione personale richiede almeno una ragionevole prospettiva di fondatezza delle censure e la prova di un danno grave e irreparabile; la carenza di uno dei due presupposti è sufficiente a respingere l’istanza.
- Ai fini del periculum in mora, allegazioni relative a esigenze sanitarie non adeguatamente attuali o riferite a un luogo diverso da quello oggetto del divieto non dimostrano, di per sé, un danno grave e irreparabile.
- La documentazione relativa a un’attività economica risalente nel tempo, priva di elementi che ne attestino la persistente operatività e il nesso con i redditi dichiarati, non costituisce adeguato principio di prova del pregiudizio lavorativo derivante dal provvedimento impugnato.
- Nel giudizio cautelare, la memoria dell’amministrazione depositata oltre il termine processuale può essere esclusa dal fascicolo; la decisione può tuttavia fondarsi sugli ulteriori elementi ritualmente acquisiti.
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