Cassazione Penale, Sentenza n. 33576/2022 del 13/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale (a seguito di giudizio abbreviato) sostenendo, tra l'altro: mutamento del fatto rispetto all'editto accusatorio e mancata correlazione tra atto di accusa e decisione (le ulteriori modalità di "dissipazione" ritenute in sentenza sarebbero diverse dal fatto originario contestato: conferimento/cessione del ramo d'azienda); errata qualificazione giuridica del conferimento come bancarotta patrimoniale e difetto di dolo; mancata individuazione delle specifiche omissioni contabili attribuibili personalmente al ricorrente in ordine alla bancarotta documentale; nullità per violazioni delle norme processuali (artt. 521, 522, 178, 179 c.p.p. ecc.); illegittimità costituzionale della misura delle pene accessorie alla luce della sentenza Corte Costituzionale n.222/2018.
La decisione
La Cassazione ha rigettato i ricorsi (li ha ritenuti infondati) e, pertanto, ha confermato la condanna nel merito per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e la pena principale di anni 2 e mesi 2 di reclusione. Ha però constatato l'illegalità del meccanismo di commisurazione delle pene accessorie così come concretamente determinate (dieci anni) alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n.222/2018; per questo ha annullato la sentenza limitatamente alla quantificazione delle pene accessorie ex art. 216 l'ultimo comma legge fallimentare e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Palermo per riesame di quella sola parte. Inoltre ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal terzo difensore (Ferracane) per eccedenza di nomine/difensori e perché la facoltà impugnatoria risultava già consumata dai due difensori designati. In sostanza: conferma della responsabilità penale; annullamento con rinvio solo sulla durata delle pene accessorie.
Norme richiamate
art. 223 legge fallimentare (R.D. 267/1942)
Norma richiamata come base per i delitti di bancarotta; la sentenza la utilizza come riferimento alla fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale
art. 216, comma 1, n. 1) e n. 2) legge fallimentare
Contiene le ipotesi di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale; la corte ha confermato la sussistenza delle condotte integranti tali fattispecie nel caso concreto
art. 216, ultimo comma, legge fallimentare (richiamato dalla Consulta n.222/2018)
la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa
La Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale la formulazione che imponeva automaticamente 10 anni; la Cassazione ha ritenuto illegittimo il criterio di commisurazione basato su quella norma e ha annullato la quantificazione delle pene accessorie rimandando al giudice del rinvio per nuova determinazione entro il nuovo parametro 'fino a dieci anni'
art. 521 e 522 c.p.p. (nullità e correlazione accusa-sentenza)
Richiamati dalla difesa per dedurre nullità per mancata correlazione tra imputazione e decisione; la Cassazione ha ritenuto che non sussista mutamento del fatto quando le ulteriori circostanze indicate in sentenza rientrano nel contesto probatorio e non ledono la difesa
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
Norme che disciplinano i motivi di cassazione per vizio di motivazione e violazione di legge; sono state invocate per censurare la motivazione sulla qualificazione giuridica e sull'elemento soggettivo
art. 96 c.p.p. e art. 24 disp. att. c.p.p.
la nomina di ulteriori difensori si considera senza effetto finché la parte non provvede alla revoca delle nomine precedenti che risultano in eccedenza
Utilizzate per dichiarare inefficace la terza nomina di difensore e, quindi, l'inammissibilità del ricorso presentato da Ferracane quando la facoltà impugnatoria era già stata esercitata dai due difensori abilmente designati
Richiamato nel dibattito sul profilo della responsabilità del cessionario/conferitario per debiti tributari; la Corte osserva che tale responsabilità è limitata e non elimina i rischi di dispersione del bene e il pregiudizio per il ceto creditorio
Sentenza Corte Costituzionale n. 222/2018
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della formulazione fissa della pena accessoria prevista dall'art. 216, imponendo che la durata sia 'fino a dieci anni' e determinando l'obbligo di revisione delle pene accessorie determinate sulla base della disposizione ora censurata
Massime di principio
- La contestazione per bancarotta fraudolenta può legittimamente essere precisata in sentenza mediante l'indicazione di ulteriori modalità e circostanze operative se tali elementi restano nel 'nucleo essenziale' del fatto contestato e non alterano in modo radicale l'oggetto dell'accusa: la giustizia verifica la concreta possibilità per l'imputato di difendersi, non il mero confronto letterale tra capo di imputazione e motivazione
- Un conferimento o una cessione d'azienda, pur formalmente leciti, possono integrare bancarotta patrimoniale quando, nel contesto (es. società 'ad hoc', stessi amministratori, immediata cessione quote ai familiari, forte indebitamento), l'operazione realizzi un'effettiva dispersione del patrimonio e depauperi la garanzia per i creditori
- La responsabilità per bancarotta documentale richiede una precisa individuazione delle omissioni/irregolarità contabili e del relativo periodo e soggetto: l'assenza di una chiara attribuzione di condotte può essere oggetto di censura, ma rileva la possibilità concreta di difesa maturata durante il processo
- Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n.222/2018, le pene accessorie ex art. 216 non possono più essere fissate automaticamente a dieci anni: devono essere riconsiderate dal giudice secondo criteri di proporzionalità e individualizzazione (il giudice del rinvio applicherà i criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità)
- Sul piano processuale, la nomina tardiva di un terzo difensore per proporre ricorso in cassazione è inefficace se la facoltà impugnatoria è già stata esercitata dai due difensori abilitati; occorre cura nella gestione delle procure e delle revoche per garantire l'efficacia degli atti di impugnazione
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