Cassazione Penale, Sentenza n. 30725/2023 del 14/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona (15/07/2021) che aveva confermato la responsabilità penale di Wu Yujun per due episodi di bancarotta fraudolenta distrattiva: (A) distrazione di euro 900.000,00 riconducibile a fatture emesse da Well Brilliant International LTD (Hong Kong) e (B) distrazione di euro 95.966,00 mediante pagamenti per operazioni inesistenti a favore di varie società. I difensori hanno articolato numerosi motivi: errore di interpretazione delle norme fallimentari (art. 216 e 223 legge fall.), doglianze sulla ammissibilità e utilizzabilità di prove e testimonianze (carenze nella citazione dei testimoni), utilizzo di una perizia di altro procedimento e ascolto del perito, vizio di motivazione sulla ricostruzione alternativa dei fatti e sulla quantificazione del danno, illegittima costituzione di parte civile di Santarelli nonostante la presenza del curatore, e contestazione della prescrizione dei reati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto la maggior parte dei motivi come manifestamente infondati o generici (confermando in sostanza le valutazioni di merito circa la responsabilità penale e la quantificazione del danno), rilevando l'inammissibilità di censure nuove o generiche in cassazione e confermando che la mancata citazione di un teste non determina automaticamente la decadenza della prova quando essa non fosse ancora ammessa. Ha altresì ritenuto legittimo l'utilizzo di perizia di altro procedimento purché il contraddittorio sia stato assicurato e il ricorrente abbia partecipato al processo. Tuttavia la Corte ha accolto il motivo relativo alla costituzione di parte civile di Gianluca Santarelli ai sensi dell'art. 240, comma 2, legge fall., rilevando che non era stato spiegato perché, nonostante la costituzione della curatela, non fosse stata esclusa la costituzione di parte civile di Santarelli e quale danno personale ulteriore e distinto egli avesse subito. Per tale motivo la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente agli effetti civili e rinviata al giudice civile competente per valore in grado di appello, mentre le statuizioni penali sono state confermate.
Norme richiamate
art. 240, comma 2, legge fallimentare
«i creditori possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per bancarotta fraudolenta quando manca la costituzione del curatore, del commissario giudiziale o del commissario liquidatore o del commissario speciale di cui all'articolo 37 del decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE o quando intendono far valere un titolo di azione propria personale»
La Corte richiede che, se il curatore è già costituito, la costituzione di parte civile del singolo creditore sia motivata da un titolo di azione personale e da un danno distinto rispetto a quello del curatore; in mancanza la costituzione deve essere esclusa o adeguatamente motivata
Norma sulla bancarotta fraudolenta (sottolineata nei motivi di ricorso): la Cassazione ha ritenuto che la censura sulla interpretazione di fatto della norma fosse generica e non dedotta in appello, quindi non valutabile in cassazione
Richiamata nella doglianza difensiva relativa ad aggravanti/attenuanti; la Corte non ha ritenuto fondata la critica sulle modalità interpretative dedotte in cassazione
art. 609, comma 1, cod. proc. pen.
Limita la cognizione della Corte di Cassazione ai motivi di ricorso proposti, richiedendo l'indicazione specifica di ragioni di diritto e fatti; giustifica l'esclusione di questioni non prospettate in appello
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Impedisce di dedurre in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello; collegata al principio di delimitazione dell'oggetto dell'impugnazione
art. 125 e 546 cod. proc. pen.
Richiamate in relazione al vizio di motivazione; la Corte ha valutato che le critiche difensive erano generiche e non confutavano le complete argomentazioni dei giudici di merito
Norma procedurale richiamata in rapporto alla costituzione di parte civile; la Corte ha esaminato la legittimità della costituzione di Santarelli alla luce della normativa fallimentare
Consente al giudice di disporre l'acquisizione di mezzi di prova d'ufficio; la Corte ha ritenuto che l'ascolto del perito fosse compatibile quando il perito e la perizia sono stati utilizzati con il rispetto del contraddittorio e la prova sia risultata rilevante
artt. 581, 591 cod. proc. pen.
Richiamati come parametri per l'indicazione specifica delle ragioni di impugnazione (necessità di specificità dei motivi in appello e in cassazione)
Richiamato in relazione alla declaratoria di non punibilità e all'incidenza di un ricorso in cassazione inammissibile: la Corte ha osservato che un ricorso manifestamente infondato non consente il formarsi di valido rapporto di impugnazione utile a far emergere cause di non punibilità
Richiamata dalla difesa in relazione alla quantificazione del risarcimento; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano dato adeguata motivazione sul nesso causale e sulla quantificazione complessiva del danno
normativa sulla crisi d'impresa (art. 322 c. della crisi d'impresa)
La difesa ha invocato il nuovo inquadramento normativo e la prescrizione; la Corte ha ritenuto la doglianza infondata/non provata nel contesto dell'impugnazione
Massime di principio
- In cassazione non sono ammissibili censure nuove o meramente critiche sulle valutazioni di fatto dei giudici di merito se non specificamente dedotte in appello: occorre indicare precise ragioni di diritto e fatti.
- La mancata citazione di un teste per un'udienza non determina automaticamente la decadenza dalla prova: rileva se la prova era già stata ammessa o se la nuova ammissione ritarda ingiustificatamente la decisione.
- Una perizia svolta in altro procedimento può essere utilizzata se è rispettato il contraddittorio e le parti hanno potuto partecipare o intervenire con propri consulenti; l'ascolto del perito disposto ai sensi dell'art. 507 c.p.p. è legittimo se la prova è ritenuta decisiva e il contraddittorio garantito.
- La costituzione di parte civile di un creditore quando è già costituito il curatore fallimentare richiede una motivazione chiara sul titolo di azione personale e su un danno distinto da quello del curatore; in assenza di ciò la costituzione può essere esclusa.
- Le eccezioni di prescrizione o cause di non punibilità possono essere inefficaci in cassazione se il ricorso è inammissibile o manifestamente infondato: è necessario porre in essere un valido rapporto di impugnazione.
- Le contestazioni generiche sulla motivazione non superano il vaglio di legittimità: il ricorrente deve confrontarsi con le specifiche argomentazioni logiche e probatorie rese dai giudici di merito.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 14 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30579/2023 del 14/07/2023
- Sentenza penale · 14 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30580/2023 del 14/07/2023
- Sentenza penale · 14 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30581/2023 del 14/07/2023
- Sentenza penale · 14 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30582/2023 del 14/07/2023
- Sentenza penale · 14 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30583/2023 del 14/07/2023
- Sentenza penale · 14 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30584/2023 del 14/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →