Cassazione Penale, Ordinanza n. 26305/2025 del 18/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione impugnata riguardava l'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato contestato in imputazione. Il ricorso non investiva la ricostruzione del fatto o la responsabilità in sé, ma censurava il trattamento sanzionatorio: in particolare il diniego delle attenuanti generiche, il giudizio di comparazione tra circostanze e la dosimetria della pena. La difesa sosteneva che la Corte di appello avesse motivato in modo insufficiente o comunque non adeguato sul punto. La Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile, osservando che la motivazione della sentenza impugnata era congrua e che, in tema di attenuanti generiche e bilanciamento, il sindacato di legittimità è limitato ai casi di mero arbitrio o manifesta illogicità, qui insussistenti.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse motivato in modo sufficiente e non illogico sul diniego delle attenuanti generiche e sulla determinazione della pena, valorizzando elementi sfavorevoli quali la gravità delle modalità del fatto e la notevole capacità a delinquere dell'imputato, ritenuti prevalenti rispetto agli elementi favorevoli indicati dalla difesa, cioè la giovane età e la confessione. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
È richiamato come parametro per il giudizio di comparazione tra circostanze e per la valutazione ai fini della dosimetria della pena; le valutazioni rese in base a tali criteri sono sindacabili in cassazione solo se frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico.
Le attenuanti generiche possono essere negate valorizzando elementi sfavorevoli quali gravità del fatto e capacità a delinquere; la relativa valutazione è di merito e non è censurabile in cassazione se sorretta da motivazione non illogica.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, se non vi sono ragioni di esonero, della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In tema di attenuanti generiche e giudizio di comparazione tra circostanze, la motivazione del giudice di merito può essere anche sintetica o implicita, purché consenta di comprendere le ragioni della decisione.
- Il sindacato della Corte di cassazione sulla dosimetria della pena e sul bilanciamento tra circostanze è limitato ai casi di manifesta illogicità o arbitrio del ragionamento decisorio; non è consentita una nuova valutazione del merito.
- La valorizzazione di elementi sfavorevoli come gravità concreta del fatto e capacità a delinquere può legittimare il diniego delle attenuanti generiche, anche quando la difesa invochi elementi positivi come la giovane età o la confessione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo ragioni di esonero, la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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