Cassazione Penale, Sentenza n. 21533/2024 del 30/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) per il reato di cui agli artt. 73 e 80, comma 2, d.P.R. 309/90; il difensore lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per l'omessa traduzione in lingua albanese, per iscritto, della sentenza impugnata, sostenendo che ciò avrebbe inciso sui diritti dell'imputato che non conosce la lingua italiana.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Innanzitutto la censura è ritenuta indeducibile perché non rientra tra i motivi ammessi dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Inoltre la Corte richiama la giurisprudenza secondo cui l'accesso al rito del patteggiamento preclude all'imputato alloglotto che non conosca l'italiano la possibilità di eccepire vizi derivanti dalla mancata traduzione di parte degli atti; la mancata traduzione della sentenza non configura nullità ma può eventualmente influire sulla decorrenza del termine di impugnazione. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma che disciplina il patteggiamento; la sentenza impugnata è stata pronunciata con questo rito
artt. 73 e 80, comma 2, d.P.R. 309/90
"art. 73, art. 80, comma 2"
Norme del testo unico sulle sostanze stupefacenti relative al fatto contestato (illecito penale in materia di droga) e alla recidiva/concernenti circostanze aggravanti o prescrizioni di pena
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Limita i motivi di impugnazione avverso la sentenza di patteggiamento a questioni riguardanti l'espressione della volontà dell'imputato, la correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto e l'illegalità della pena o misura di sicurezza; la censura sulla mancata traduzione non rientra in tali categorie
Corte cost. sent. n. 186/2000
Richiamata in relazione al principio che l'inammissibilità del ricorso, se non dovuta a colpa della parte, comporta responsabilità per spese e sanzioni
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 6575 del 02/02/2016, Rv. 266198 - 01)
Sez. 2, n. 6575 del 02/02/2016, Rv. 266198 - 01
Stabilisce che il rito del patteggiamento esclude per l'imputato alloglotto la possibilità di eccepire vizi derivanti dalla mancata traduzione di parte degli atti
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 40556 del 21/09/2022, Rv. 283965 - 01)
Sez. 6, n. 40556 del 21/09/2022, Rv. 283965 - 01
Afferma che la mancata traduzione della sentenza nella lingua nota all'imputato non integra nullità, ma può influire sulla decorrenza del termine di impugnazione
Massime di principio
- Il ricorso contro una sentenza di patteggiamento è soggetto a limiti formali: solo i motivi elencati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. sono ammissibili; censure estranee a quelle categorie rischiano l'inammissibilità
- Per un imputato straniero che ha patteggiato, la mancata traduzione di atti o della sentenza non comporta automaticamente nullità della pronuncia, ma può incidere unicamente sulla decorrenza dei termini per impugnare
- Chi difende un imputato non italofono dovrebbe sollevare tempestivamente, prima del patteggiamento, eventuali mancanze di informazione o di comprensione e richiedere interprete e traduzioni scritte, perché successivamente tali contestazioni risultano generalmente inefficaci
- Se la contestazione sulla traduzione riguarda la volontarietà della scelta di patteggiare o la correlazione tra istanza e sentenza (es. l'imputato non ha compreso l'accordo), allora può rientrare nei motivi ammessi e non essere inammissibile
- In caso di mancata traduzione, conservare evidenza documentale (istanze, verbalizzazioni, istanza di certificazione di lingua) è importante: permette di dimostrare tempestività e di contestare la decorrenza dei termini di impugnazione
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