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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28779/2023 del 17/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (comproprietari)

La controversia

La controversia origina da una sentenza di merito che aveva accertato l’esistenza di una servitù di passo a favore di un fondo di proprietà di un soggetto terzo e aveva condannato la società proprietaria del fondo servente a rimuovere un cancello e a ripristinare la strada alla quota originaria. Successivamente alcuni condomini del complesso immobiliare, sostenendo di essere comproprietari pro indiviso del viale di accesso e di essere quindi incisi dalla decisione, hanno proposto opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. contro la sentenza d’appello che aveva confermato la decisione originaria. La Corte d’appello ha dichiarato l’opposizione inammissibile ritenendo che gli opponenti non fossero terzi, ma aventi causa della società, e quindi non titolari di un diritto autonomo e incompatibile con quello accertato. Con il ricorso per cassazione gli opponenti hanno dedotto, con due motivi, da un lato la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112, 102 e 404, comma 1, c.p.c., sostenendo che fosse stata illegittimamente assorbita la questione del litisconsorzio necessario e che l’opposizione di terzo ordinaria fosse proponibile anche dal litisconsorte necessario pretermesso; dall’altro la violazione degli artt. 404, comma 1, 111, ultimo comma, e 102 c.p.c., anche in relazione all’art. 2653 c.c., assumendo che, non essendo stata trascritta la domanda giudiziale originaria, la sentenza non fosse opponibile ai litisconsorti necessari sopravvenuti e che questi ultimi fossero quindi legittimati all’opposizione di terzo.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati congiuntamente i due motivi. Ha censurato la Corte d’appello per aver invertito l’ordine logico delle questioni, affrontando prima la legittimazione all’opposizione e poi il tema, preliminare, dell’integrità del contraddittorio. La Cassazione ha ribadito che, quando l’azione reale incide su un bene in comunione o comunque su una situazione che coinvolge più comproprietari, questi sono litisconsorti necessari sul lato passivo, sicché la sentenza resa solo nei confronti di alcuni è inutiliter data. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui, se la domanda giudiziale diretta all’accertamento o tutela di una servitù prediale non è trascritta, la sentenza non è opponibile a chi acquisti il fondo servente nel corso del processo e trascriva il proprio titolo; il terzo acquirente è dunque legittimato a proporre opposizione di terzo ordinaria. In applicazione di tali principi, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, perché riesamini la vicenda attenendosi ai principi enunciati.

Norme richiamate

  • art. 404 c.p.c.

    L’opposizione di terzo ordinaria è ammissibile quando il terzo subisca un pregiudizio dalla sentenza resa tra altre parti; il terzo acquirente del fondo servente, in mancanza di trascrizione della domanda, può proporla contro la sentenza non opponibile.

  • art. 102 c.p.c.

    È richiamato per affermare che nelle controversie reali che incidono su un bene in comunione devono partecipare tutti i comproprietari quali litisconsorti necessari.

  • art. 111 c.p.c.

    La sentenza resa nel processo non è opponibile al terzo che abbia acquistato il diritto in corso di causa quando operi la tutela del terzo prevista dalla norma, in combinazione con la trascrizione della domanda.

  • art. 2653 c.c.

    La mancata trascrizione della domanda giudiziale relativa alla servitù impedisce l’opponibilità della sentenza al terzo acquirente del fondo servente che abbia trascritto il proprio titolo.

  • art. 112 c.p.c.

    È evocato nel primo motivo come parametro di nullità, ma il nucleo decisivo riguarda la corretta priorità logica tra questione del contraddittorio e legittimazione all’impugnazione.

  • art. 360 c.p.c.

    Indica i vizi denunciati in cassazione: violazione di legge e nullità della sentenza.

  • art. 378 c.p.c.

    È menzionato solo per la memoria successiva depositata dai ricorrenti.

Massime di principio

  • Nelle controversie aventi ad oggetto una modifica materiale di un immobile o la tutela di una servitù che incida su un bene comune, deve essere esaminata in via preliminare la completezza del contraddittorio, poiché la partecipazione di tutti i comproprietari necessari è questione logicamente anteriore alla verifica della legittimazione all’impugnazione.
  • L’azione reale che comporti la modifica di un bene in comproprietà deve essere proposta nei confronti di tutti i comproprietari, perché la decisione resa solo nei confronti di alcuni è inutiliter data e non può spiegare efficacia piena nei confronti dei soggetti pretermessi.
  • Il comproprietario o il terzo acquirente del fondo inciso da una sentenza resa inter alios può proporre opposizione di terzo ordinaria quando la decisione gli arrechi un pregiudizio diretto e attuale, pregiudizio che può ritenersi in re ipsa quando il decisum imponga una modifica della cosa oggetto del diritto sostanziale.
  • Se la domanda giudiziale diretta all’accertamento o tutela di una servitù prediale non è trascritta, la sentenza che definisce il giudizio non è opponibile al terzo che acquisti il fondo servente in corso di causa e trascriva il proprio titolo; tale terzo è quindi legittimato ad opporsi alla sentenza con l’opposizione di terzo ordinaria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProprietàServitù
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicato

Testo integrale

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