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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38984/2025 del 03/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza del Tribunale di Bologna che, con ordinanza dell'08/05/2024, ha rigettato l'appello proposto in favore del BYKU ai sensi dell'art. 310 c.p.p. avverso il diniego di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con gli arresti domiciliari (anche con braccialetto elettronico), a fronte del reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309/1990. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la valutazione di inadeguatezza degli arresti domiciliari fosse apparente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancato e adeguato confronto con le ragioni poste a sostegno della decisione impugnata. Ha confermato l'argomentazione del Tribunale che aveva ritenuto gli arresti domiciliari (anche con braccialetto elettronico) inidonei a neutralizzare il rischio di contatti con fornitori e acquirenti, alla luce di elementi concreti: sequestro di 2,76 kg di cocaina, utilizzo di tre autovetture intestate a terzi, rinvenimento di materiale per il confezionamento, di due macchine per il sottovuoto e di 10.000 euro in contanti, nonché assenza di elementi nuovi rispetto al momento dell'arresto. Per tali ragioni la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, ha disposto gli adempimenti comunicativi previsti dall'art. 94 disp. att. c.p.p. e non ha disposto la rimessione in libertà.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per inquadrare l'appello proposto in favore dell'imputato; la Corte rileva che l'impugnazione deve confrontarsi con le ragioni della decisione impugnata

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Il ricorrente aveva definito la propria posizione ai sensi dell'art. 444; la Corte osserva che la definizione del procedimento non esclude la valutazione della persistenza del pericolo e non legittima automaticamente misure meno afflittive

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    La fattispecie di detenzione ai fini di spaccio è considerata di particolare gravità, con riflessi sulla valutazione del pericolo di reiterazione e sulla inidoneità di misure domiciliari

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Norma procedurale di natura amministrativa relativa agli adempimenti comunicativi che seguono la decisione sul mantenimento della misura cautelare

  • Giurisprudenza: Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014 (Lavorato), Rv. 259425-01

    Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425-01

    Principio secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile se manca l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; il ricorso non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione è spesso dichiarato inammissibile se non si confronta specificamente e punto per punto con le ragioni motivate del provvedimento impugnato; affermazioni generiche non sono sufficienti.
  • La presenza di elementi concreti che indicano l'organizzazione o la capacità di proseguire l'attività illecita (quantitativi rilevanti di stupefacente, ingenti somme di denaro, materiali per il confezionamento, uso di più veicoli intestati a terzi) giustifica il rigetto della richiesta di misure cautelari meno afflittive, anche se proposte con braccialetto elettronico.
  • La mera applicazione di strumenti di controllo elettronico non annulla il rischio di recidiva o di prosecuzione dell'attività criminosa se il contesto fattuale consente comunque la custodia, l'occultamento o la gestione del traffico di stupefacenti in ambito domiciliare.
  • La mancanza di elementi nuovi rispetto al momento dell'arresto è un fattore decisivo a sfavore della sostituzione della custodia cautelare: le istanze di alleggerimento devono basarsi su fatti nuovi e rilevanti.
  • Le parti difensive devono fornire una confutazione puntuale e documentata della motivazione del giudice di merito; senza ciò la Corte di cassazione tende a non entrare nel merito, confermando l'operato del giudice di merito e disponendo, se del caso, le sanzioni per inammissibilità.

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