Cassazione Civile, Ordinanza n. 18289/2023 del 27/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
Il pubblico ministero aveva proposto opposizione ex art. 170 d.P.R. 115/2002 avverso il decreto di liquidazione del compenso al difensore nominato nell'ambito di un procedimento di riconoscimento della protezione internazionale, sostenendo che il compenso liquidato a carico dell'Erario fosse eccessivo anche in ragione di asserite irregolarità nella gestione delle pratiche e della serialità dei ricorsi presentati dal medesimo professionista. Il Tribunale ha dichiarato l'opposizione inammissibile per tardività, ritenendo che dall'annotazione "al visto PM" risultasse comunque una comunicazione equipollente del provvedimento, e che spettasse all'opponente provare una conoscenza effettiva successiva per causa non imputabile avvenuta nei trenta giorni precedenti il ricorso. Il ricorrente per cassazione ha dedotto, con due motivi, da un lato la violazione dell'art. 136 c.p.c. e l'omesso esame di un fatto decisivo, perché il Tribunale avrebbe desunto la comunicazione da una mera presunzione di trasmissione materiale del fascicolo; dall'altro l'omesso esame dell'attestazione del direttore amministrativo della Procura secondo cui non era stata ricevuta alcuna comunicazione del provvedimento di liquidazione. La Corte ha tuttavia ritenuto infondate le censure, affermando che l'opposizione al decreto di liquidazione segue il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione, e, in mancanza di queste, il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. decorrente dalla pubblicazione del provvedimento; nel caso concreto, essendo desumibile che l'opposizione era stata proposta circa due anni dopo la pubblicazione, essa era comunque tardiva. La Corte ha inoltre osservato che il ricorso per cassazione era privo dell'esposizione dei fatti di causa, profilo idoneo di per sé a determinarne l'inammissibilità ex art. 366, n. 3 c.p.c., ma ha concluso per il rigetto del ricorso. Nessuna condanna alle spese è stata pronunciata, sia per la qualità pubblica del ricorrente sia perché gli intimati non si sono costituiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del pubblico ministero. Ha ritenuto che, per l'opposizione al decreto di liquidazione del compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, operi il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento e, in difetto, il termine lungo semestrale ex art. 327 c.p.c. dalla pubblicazione. Poiché dall'assetto degli atti risultava che l'opposizione era stata proposta circa due anni dopo la pubblicazione del decreto, la declaratoria di tardività era corretta. La Corte ha anche rilevato che il ricorso per cassazione era carente nella esposizione dei fatti di causa, ma tale rilievo è rimasto assorbito nel rigetto. Non sono state liquidate spese di lite e non è stato disposto l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'opposizione contro il decreto di liquidazione del compenso al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato si propone con ricorso al capo dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento.
Il decreto di pagamento del compenso al difensore è impugnabile mediante l'opposizione prevista dall'art. 170 del medesimo testo unico.
Il procedimento di opposizione era assoggettato, ratione temporis, al rito sommario di cognizione.
Il decreto di liquidazione è equiparato, quanto al regime impugnatorio, all'ordinanza del giudice monocratico e segue il termine breve di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione.
In mancanza di comunicazione o notificazione, opera il termine lungo di impugnazione dalla pubblicazione del provvedimento, applicabile anche ai provvedimenti decisori e definitivi se il legislatore non esclude espressamente tale regime.
Il ricorrente ne lamentava la violazione per avere il giudice di merito ritenuto una comunicazione equipollente senza prova di una effettiva comunicazione formale; la censura è stata disattesa.
La mancanza dell'esposizione dei fatti di causa nel ricorso per cassazione è stata indicata come vizio idoneo a determinarne l'inammissibilità.
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte ha escluso i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 24 Cost.
Richiamato nel quadro della giurisprudenza costituzionale sul bilanciamento tra certezza delle situazioni giuridiche e diritto di difesa.
Massime di principio
- L'opposizione al decreto di liquidazione del compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato è soggetta al termine breve di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento; se tali adempimenti mancano, si applica il termine lungo ex art. 327 c.p.c. decorrente dalla pubblicazione.
- Il termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c. opera, in difetto di una espressa esclusione legislativa, anche per i provvedimenti decisori e definitivi diversi dalla sentenza in senso stretto, così da evitare che il rimedio resti privo di un limite temporale.
- La mera contestazione dell'assenza di una comunicazione formale non basta a escludere la tardività quando dagli atti emerga che il provvedimento era comunque divenuto conoscibile in epoca risalente rispetto alla proposizione dell'opposizione.
- Nel ricorso per cassazione è necessaria l'esposizione dei fatti di causa; la sua mancanza integra un vizio autonomamente rilevante ai fini dell'ammissibilità del ricorso.
- In materia di patrocinio a spese dello Stato, il sistema dei termini di impugnazione deve essere interpretato in modo da coniugare il diritto di difesa con l'esigenza di certezza delle situazioni giuridiche, evitando che l'opposizione sia sottratta a qualsiasi limite temporale.
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