Cassazione Penale, Ordinanza n. 40392/2025 del 16/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, facendo applicazione dell'art. 616 c.p.p. Non è stata effettuata alcuna rivalutazione del merito, poiché il motivo proposto era una mera riproposizione di questioni già decise dai giudici di merito.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di oltraggio a pubblico ufficiale, deducendo in cassazione il difetto dell'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 341-bis c.p. La Corte di cassazione ha rilevato che la doglianza era sostanzialmente riproduttiva di censure già esaminate e disattese nei gradi di merito, con motivazione ritenuta corretta, specifica, coerente con le emergenze probatorie e priva di manifeste incongruenze logiche; perciò il motivo non era deducibile in sede di legittimità.
Norme richiamate
È la norma incriminatrice rispetto alla quale il ricorrente lamentava il difetto dell'elemento oggettivo; la censura è stata ritenuta non consentita in cassazione perché diretta a sollecitare una nuova valutazione del merito già compiuta dai giudici di appello.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito riproporre censure che si risolvano nella mera contestazione dell'apprezzamento di fatto e della ricostruzione probatoria già compiuti dai giudici di merito, quando la motivazione impugnata sia logicamente coerente e giuridicamente corretta.
- Il difetto dell'elemento oggettivo del reato non può essere utilmente dedotto in cassazione se la doglianza mira solo a sovrapporre una diversa lettura delle risultanze processuali a quella già motivatamente accolta in appello.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta automaticamente le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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