Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 40392/2025 del 16/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, facendo applicazione dell'art. 616 c.p.p. Non è stata effettuata alcuna rivalutazione del merito, poiché il motivo proposto era una mera riproposizione di questioni già decise dai giudici di merito.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di oltraggio a pubblico ufficiale, deducendo in cassazione il difetto dell'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 341-bis c.p. La Corte di cassazione ha rilevato che la doglianza era sostanzialmente riproduttiva di censure già esaminate e disattese nei gradi di merito, con motivazione ritenuta corretta, specifica, coerente con le emergenze probatorie e priva di manifeste incongruenze logiche; perciò il motivo non era deducibile in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 341-bis c.p.

    È la norma incriminatrice rispetto alla quale il ricorrente lamentava il difetto dell'elemento oggettivo; la censura è stata ritenuta non consentita in cassazione perché diretta a sollecitare una nuova valutazione del merito già compiuta dai giudici di appello.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito riproporre censure che si risolvano nella mera contestazione dell'apprezzamento di fatto e della ricostruzione probatoria già compiuti dai giudici di merito, quando la motivazione impugnata sia logicamente coerente e giuridicamente corretta.
  • Il difetto dell'elemento oggettivo del reato non può essere utilmente dedotto in cassazione se la doglianza mira solo a sovrapporre una diversa lettura delle risultanze processuali a quella già motivatamente accolta in appello.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta automaticamente le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleReati contro la PA
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.