Cassazione Civile, Ordinanza n. 25705/2025 del 19/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
La società in liquidazione aveva presentato istanza di rimborso IVA per l’anno d’imposta 2019 ai sensi dell’art. 30, comma 4, della legge n. 724/1994, per € 150.000,00. L’Ufficio aveva negato il rimborso ritenendo la società non operativa. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto sul presupposto di uno stallo oggettivo nella realizzazione dei lavori, indipendente dalla sua volontà, tale da impedire l’attuazione dell’investimento e il conseguimento di ricavi. In appello il gravame dell’Amministrazione era stato respinto. In cassazione l’Agenzia ha dedotto: 1) la violazione degli artt. 57 e 23 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la CTR aveva erroneamente considerato nuove e quindi tardive alcune difese dell’Ufficio; 2) la violazione dell’art. 30, commi 4-bis e 4-ter, della l. n. 724/1994 e dell’art. 2697 c.c., censurando il riconoscimento del diritto al rimborso in assenza dei presupposti sostanziali e in presenza di circostanze ritenute non idonee a provare una reale situazione di stallo rilevante ai fini IVA.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, correggendo però la motivazione della sentenza d’appello ai sensi dell’art. 384 c.p.c.: le difese dell’Ufficio non erano precluse come nuove eccezioni, ma erano comunque irrilevanti perché centrate sulla disciplina delle società di comodo, non decisiva nel giudizio avente ad oggetto il rimborso IVA. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la CTR non aveva verificato la sussistenza di una effettiva attività economica nel senso richiesto dal diritto unionale sull’IVA, limitandosi a valorizzare uno stallo nei lavori non sufficiente da solo a fondare il diritto al rimborso. La sentenza d’appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania, anche per le spese.
Norme richiamate
Nel processo tributario sono precluse le nuove eccezioni in senso stretto in appello, ma non le mere difese; la Corte ha precisato che le deduzioni dell’Ufficio erano comunque mere difese e non eccezioni nuove rilevanti ai fini del divieto.
Richiamato congiuntamente all’art. 57 nel primo motivo di ricorso, senza ulteriore sviluppo autonomo nella decisione.
art. 30, commi 4-bis e 4-ter, l. n. 724/1994
Normativa antielusiva sulle società non operative richiamata dall’Ufficio e dalla CTR; la Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, le argomentazioni fondate su tale disciplina fossero eccentriche rispetto al thema decidendum del rimborso IVA.
art. 30, comma 4, l. n. 724/1994
È la base normativa dell’istanza di rimborso IVA presentata dalla contribuente; la Corte ha però verificato la questione alla luce dei presupposti sostanziali del diritto IVA e del diritto unionale.
Richiamato nel secondo motivo; la Corte non ha accolto la censura sotto il profilo probatorio, ma ha censurato il mancato accertamento della effettiva attività economica rilevante ai fini IVA.
Consente alla Corte di legittimità di correggere la motivazione della sentenza impugnata quando la decisione sia conforme a diritto, senza cassarla sul punto oggetto di mero errore argomentativo.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma sul vizio di violazione di legge utilizzata come parametro formale dei motivi di ricorso.
art. 9, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
La nozione di attività economica ha carattere oggettivo e non può essere esclusa per il solo mancato raggiungimento di una soglia di ricavi ragionevolmente attesi; rileva l’effettivo esercizio dell’attività e lo sfruttamento di beni per ricavarne introiti stabili.
art. 167 direttiva 2006/112/CE
I principi di neutralità e proporzionalità ostano a una normativa nazionale che privi del diritto alla detrazione dell’IVA a monte per il solo importo ritenuto insufficiente delle operazioni a valle.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario promosso contro il diniego di rimborso, il contribuente assume la posizione di attore in senso sostanziale e deve provare i fatti costitutivi del diritto azionato; le contestazioni dell’Ufficio sulla qualificazione o sulla sussistenza di tali fatti costituiscono, di regola, mere difese e sono quindi deducibili anche in appello, salvo giudicato interno.
- Nel giudizio sull’IVA, la verifica del diritto al rimborso o alla detrazione non può essere ancorata alla sola disciplina delle società non operative o al mancato raggiungimento di un livello di ricavi presunti, dovendo invece accertarsi l’effettiva esistenza di un’attività economica ai sensi del diritto unionale.
- La nozione di attività economica ai fini IVA è oggettiva: conta l’effettivo esercizio dell’attività e lo sfruttamento dei beni o servizi per ricavarne introiti stabili, non lo scopo soggettivo dell’imprenditore né il risultato economico concretamente conseguito in un dato periodo.
- Il solo stallo dei lavori o il ritardo nell’avvio dell’investimento non sono, di per sé, sufficienti a integrare il presupposto del diritto al rimborso IVA; occorre una verifica specifica sulla presenza di operazioni rilevanti ai fini IVA e sulla loro relazione con l’attività economica programmata o svolta.
- In cassazione, quando il vizio denunciato investe soltanto la giustificazione giuridica della decisione e non il dispositivo, la Corte può correggere la motivazione della sentenza impugnata senza cassarla sul punto, se la soluzione di merito è conforme a diritto.
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