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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7180/2025 del 20/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza sostenendo errata applicazione della legge penale per difetto dell'elemento soggettivo e oggettivo del reato. Il reato contestato era un reato continuato, ascritto ai sensi degli artt. 95 e 79, comma 1, lett. d) d.P.R. 115/2002, per fatti del 31/12/2015 e del 31/12/2016.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rilevato d'ufficio l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione, avendo maturato il termine massimo di prescrizione (anni 7 e mesi 6) dalle date di consumazione dei fatti. Per questo motivo ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, ritenendo non necessario esaminare le altre doglianze del ricorrente. Ha altresì escluso la possibilità di pronunciare un'assoluzione di merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p., poiché non ricorrono gli elementi per affermare, in modo evidente, l'insussistenza del fatto.

Norme richiamate

  • d.P.R. 115/2002, artt. 95 e 79, comma 1, lett. d)

    art. 95; art. 79, comma 1, lett. d)

    Richiamate come titolo di imputazione (definiscono il reato contestato); la Corte non è entrata nel merito dell'accertamento penale per effetto dell'estinzione del reato per prescrizione.

  • Codice di procedura penale, art. 129, comma 2

    Regola la pronuncia di assoluzione quando sia evidente l'insussistenza del fatto; la Corte ha escluso l'applicazione di questa norma perché non ricorrono le condizioni per una assoluzione 'in evidenza'.

  • Giurisprudenza di legittimità richiamata

    Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001; Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009

    Principio secondo cui, se sussiste una causa estintiva del reato (es. prescrizione), questa è immediatamente applicabile e rende irrilevanti eventuali nullità o vizi della decisione di merito; la Cassazione può rilevarla d'ufficio e annullare senza rinvio.

Massime di principio

  • Se in sede di legittimità risulta intervenuta la prescrizione, la Corte può annullare senza rinvio la sentenza per estinzione del reato, senza entrare nel merito delle censure sull'accertamento.
  • La prescrizione può essere rilevata d'ufficio anche in Cassazione quando il termine è ormai spirato e l'impugnazione non presenta vizi di ammissibilità tali da impedire la validità del rapporto di impugnazione.
  • La presenza di una causa estintiva rende ininfluenti, ai fini della decisione, eventuali nullità o vizi della motivazione della sentenza di merito.
  • La pronuncia di assoluzione ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p. richiede che l'insussistenza del fatto sia manifesta; in mancanza di ciò, la via corretta è la declaratoria di estinzione per prescrizione se i termini sono maturati.
  • In situazioni analoghe è fondamentale verificare con cura il calcolo dei termini di prescrizione e la presenza di eventuali interruzioni o sospensioni prima di formulare doglianze basate su questioni di merito.

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