Cassazione Civile, Ordinanza n. 19810/2021 del 12/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana che, rigettando l'appello dell'Ufficio, aveva confermato l'annullamento di un avviso di recupero di un credito IVA ritenuto indebitamente utilizzato dalla società per il periodo d'imposta 2009. La contribuente ha resistito e, nelle more del giudizio di legittimità, ha documentato di avere aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dal d.l. n. 119 del 2018, art. 6, con versamento dell'importo dovuto (calcolato nella misura del 5% del valore della lite). La Corte ha rilevato che l'Agenzia stessa aveva dato atto della regolarità della definizione e che non era stata presentata istanza di trattazione entro il termine previsto.
La decisione
La Corte ha preso atto del perfezionamento della definizione agevolata della controversia tributaria e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Ha inoltre compensato tra le parti le spese processuali, applicando la regola speciale dell'art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018. La Corte ha escluso anche l'ulteriore contributo unificato, rilevando che l'estinzione derivava da iniziativa della parte controricorrente e richiamando il regime della prenotazione a debito per l'Agenzia.
Norme richiamate
d.l. n. 119 del 2018, art. 6, comma 2-ter
Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione... per le quali l'Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia.
La Corte lo richiama come base normativa della definizione agevolata applicabile alla lite pendente in cassazione, subordinata alla soccombenza dell'Agenzia nei precedenti gradi.
d.l. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10
Le controversie definibili non sono sospese... Se entro tale data il contribuente deposita... copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020.
La Corte ne ricava il regime processuale della sospensione e il rilievo del deposito della domanda e del versamento ai fini del permanere della sospensione.
d.l. n. 119 del 2018, art. 6, comma 12
L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020... Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia.
Richiamato come disciplina accessoria della definizione, utile a delimitare gli effetti del possibile diniego, qui non intervenuto.
d.l. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13
In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto... Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
La Corte applica questa previsione per dichiarare l'estinzione del giudizio in assenza di istanza di trattazione e per regolare le spese secondo la regola speciale.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
La Corte esclude la debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in ragione della causa estintiva del giudizio conseguente all'iniziativa della controricorrente.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Richiamata per l'introduzione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti in cassazione, quando ne ricorrano i presupposti di legge e sia eseguito il versamento dovuto, produce l'estinzione del giudizio senza necessità di una decisione sul merito della pretesa tributaria.
- Ai fini dell'estinzione del processo per definizione agevolata, rileva la mancata presentazione dell'istanza di trattazione entro il termine previsto dalla norma speciale.
- In caso di estinzione del giudizio derivante dalla definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate secondo la disciplina speciale applicabile.
- Quando il giudizio si estingue per una causa riconducibile a definizione agevolata perfezionata dalla parte resistente, non è dovuto l'ulteriore contributo unificato previsto per l'impugnazione respinta o dichiarata inammissibile.
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