Sentenza del 04/04/2018 n. 8284 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione della cartella esattoriale notificata l’8 giugno 2001, relativa al diritto camerale e alla sanzione per tardivo versamento. Fin sea s.p.a. aveva chiesto di dichiarare prescritto il credito; il Giudice di Pace di Caltanissetta si era dichiarato incompetente per materia e il Tribunale di Caltanissetta, con sentenza n. 665 del 13/16 dicembre 2005, aveva respinto la domanda. La Corte d’appello di Caltanissetta, con sentenza n. 155/2010 del 10 giugno 2010, pubblicata il 22 ottobre 2010, aveva accolto l’appello ritenendo prescritto il credito per decorso del termine quinquennale. La Camera di Commercio ha impugnato tale decisione con due motivi: ha contestato che l’appello fosse soggetto alla sospensione feriale dei termini, sostenendo che la causa fosse un’opposizione all’esecuzione; inoltre ha censurato l’applicazione della prescrizione quinquennale alla sanzione per il tardivo pagamento. La Cassazione ha preliminarmente respinto l’eccezione d’inammissibilità del ricorso ex art. 360-bis c.p.c.
La decisione
La Cassazione ha rigettato entrambi i motivi e quindi il ricorso della Camera di Commercio. Quanto al primo, ha ritenuto che la controversia fosse un giudizio ordinario di cognizione sul merito della pretesa e non un’opposizione all’esecuzione: l’impugnazione va proposta secondo forme e termini corrispondenti alla qualificazione data dal giudice, e l’esclusione della sospensione feriale prevista per l’opposizione all’esecuzione non si estende analogicamente al ricorso tributario contro la cartella. Quanto al secondo, ha confermato l’esito della decisione d’appello: risultava in contestazione soltanto la sanzione per il tardivo versamento del diritto camerale relativo al 1993, poiché il diritto era stato pagato il 12 dicembre 1995; la Corte d’appello aveva applicato il termine quinquennale. La Camera non aveva specificamente censurato l’applicazione di una norma sulla decadenza a una questione qualificata come prescrizione, né la Cassazione ha quindi pronunciato su tale profilo. La Camera di Commercio è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 510 euro oltre accessori.
Norme richiamate
Ai fini della verifica della condizione di ammissibilità del motivo di ricorso per cassazione, indicata dall'art. 360 bis c.p.c., n. 1, l'onere di individuare decisioni e argomenti sui quali l'orientamento contestato si fonda, senza limitarsi a dichiarare la propria posizione di contrasto con la giurisprudenza di legittimità, sussiste solo nell'ipotesi di un orientamento di legittimità consolidato nella materia oggetto di controversia, contrario alla tesi di parte ricorrente.
L’onere di confrontarsi specificamente con i precedenti di legittimità sorge quando esista un orientamento consolidato contrario alla tesi del ricorrente; in assenza di tale orientamento, il ricorso non è inammissibile per questo motivo.
D.L. 22 dicembre 1981, n. 786, art. 34, convertito dalla L. 26 febbraio 1982, n. 51
In caso di mancato pagamento, nei tempi e nei modi prescritti, del diritto annuo dovuto alla Camera di commercio, non è prevista la corresponsione di interessi, in quanto il D.L. 22 dicembre 1981, n. 786, art. 34, u.c., convertito in L. 26 febbraio 1982, n. 51 prevede esclusivamente, in via assorbente, il pagamento di una soprattassa, la quale, oltre a rivestire un carattere repressivo punitivo, assolve anche ad una funzione risarcitoria.
Per il tardivo o mancato pagamento del diritto annuale camerale, la disciplina richiamata prevede una soprattassa con funzione punitiva e risarcitoria, in luogo degli interessi.
L. 7 ottobre 1969, n. 742, artt. 1 e 3
In materia tributaria, al ricorso avverso la cartella esattoriale non si estende l'esclusione della sospensione feriale dei termini, stabilita dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3 per l'opposizione all'esecuzione, atteso il carattere eccezionale di tale norma, non suscettibile di interpretazione analogica e l'esistenza di una specifica disciplina per l'esecuzione forzata tributaria, la cui tutela giudiziaria è affidata alle Commissioni Tributarie.
L’esclusione della sospensione feriale dei termini prevista per l’opposizione all’esecuzione è eccezionale e non si applica per analogia al ricorso tributario contro una cartella esattoriale.
Il giudice di appello ha ritenuto che il giudizio non potesse qualificarsi come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. sicchè il termine per appellare la relativa sentenza era soggetto alla sospensione feriale di cui alla L. 7 ottobre 1969, n. 742.
La controversia sul merito della pretesa creditoria, quando non è qualificata come opposizione all’esecuzione, segue i termini ordinari d’impugnazione, inclusa la sospensione feriale.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 20
Il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 20 come modificato, con effetto dal 1 aprile 1998, dal D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203 e successivamente dal D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99, il quale stabilisce che la contestazione debba essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione "o nel diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi".
La norma fissa un termine decadenziale per notificare la contestazione della violazione: entro il 31 dicembre del quinto anno successivo, salvo un diverso termine previsto per l’accertamento del tributo. La sentenza dà conto dell’applicazione di tale disciplina da parte della Corte d’appello, ma rileva che la Camera non aveva censurato specificamente l’uso di una norma sulla decadenza in una questione trattata come prescrizione.
Nel procedimento civile - così come in quello tributario, non sussistendo sul punto preclusione di compatibilità - l'applicazione del principio di cui all'art. 113 c.p.c., comma 1, fa salva la possibilità-doverosità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonchè all'azione esercitata in causa.
Il giudice deve individuare e applicare la disciplina giuridica pertinente ai fatti dedotti, anche se diversa da quella invocata dalle parti, purché non alteri la fattispecie concreta né violi la corrispondenza tra domanda e decisione.
Con il solo limite di occuparsi della qualificazione giuridica del rapporto, e non della immutazione della fattispecie con conseguente violazione del principio di correlazione tra il chiesto ed il pronunciato ex art. 112 c.p.c.
La diversa qualificazione giuridica è consentita finché il giudice non modifica i fatti costitutivi della controversia o decide oltre la domanda.
L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 12, e D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2
La controversia concernente il pagamento del diritto annuale di iscrizione in albi e registri delle Camere di commercio - dovuto ai sensi del D.L. 22 dicembre 1981, n. 786, art. 34 come convertito dalla L. 26 febbraio 1982, n. 51, e successivamente regolato dalla L. 29 dicembre 1993, n. 580, art. 18 - è devoluta alla giurisdizione tributaria ai sensi del sopravvenuto L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 12 avendo quest'ultima norma - che ha novellato, con effetto dal primo gennaio 2002, il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2 comportato la sostituzione dell'originario criterio di collegamento per singoli tributi, tassativamente elencati, con quello, generalizzato, per i "tributi di ogni genere e specie".
Dal 1° gennaio 2002 la giurisdizione tributaria comprende le controversie relative ai tributi di ogni genere e specie, inclusa quella sul diritto annuale camerale.
Massime di principio
- La natura della controversia va individuata in base all’oggetto effettivo della domanda e alla qualificazione giudiziale: contestare il merito di una pretesa tributaria mediante ricorso contro la cartella non equivale automaticamente a proporre opposizione all’esecuzione.
- Le eccezioni alle regole generali sui termini processuali, come l’esclusione della sospensione feriale, non si estendono per analogia a procedimenti diversi da quelli espressamente previsti.
- In Cassazione, chi censura la qualificazione giuridica o la disciplina applicata deve indicare con precisione l’errore; i profili non specificamente impugnati restano fuori dal giudizio di legittimità.
- Il giudice può individuare d’ufficio la norma applicabile e qualificare diversamente il rapporto, ma non può modificare i fatti dedotti né alterare la domanda.
- Per il tardivo pagamento del diritto annuale camerale, la disciplina richiamata prevede una soprattassa con funzione punitiva e risarcitoria; nella controversia descritta, la decisione d’appello sulla prescrizione quinquennale è rimasta ferma perché il ricorso della Camera è stato rigettato.
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