Cassazione Civile, Ordinanza n. 31729/2021 del 04/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che, accogliendo l'appello dell'autorità amministrativa, aveva rigettato la sua opposizione a quattro ordinanze-ingiunzione irrogate per violazioni della normativa sul lavoro subordinato e sugli adempimenti connessi. In Cassazione ha dedotto due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 246 e 105, comma 2, c.p.c., sostenendo l'invalidità della deposizione di una teste ritenuta incapace; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 2094 c.c. (nel testo della sentenza indicato come 2904 c.c.), contestando l'affermazione dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con due lavoratrici a partire dal 16 maggio 2011. La Corte rileva che, dietro la dedotta violazione di legge, il secondo motivo mirava in realtà a una nuova valutazione del materiale istruttorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo infondato perché l'eventuale incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. integra una nullità relativa, da eccepire tempestivamente subito dopo l'assunzione della prova; in mancanza, la nullità si sana e non risulta che la società avesse tempestivamente sollevato l'eccezione. Ha ritenuto il secondo motivo inammissibile perché, sotto la veste della violazione di legge, richiedeva una rivalutazione in fatto delle prove, operazione non consentita in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile; nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa dell'intimata; è stato inoltre disposto l'obbligo, se dovuto, del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
La nullità della testimonianza resa da persona incapace è una nullità relativa, posta a tutela della parte e soggetta a sanatoria se non eccepita tempestivamente dopo l'assunzione della prova.
È richiamato dal ricorrente a fondamento della censura sulla validità della testimonianza, ma la Corte non vi ravvisa un vizio idoneo a superare la sanatoria della nullità.
art. 157, secondo comma, c.p.c.
La mancata tempestiva eccezione della nullità relativa comporta sanatoria della stessa.
La Corte osserva che la doglianza formalmente ricondotta alla violazione di questa norma mira in realtà a una diversa ricostruzione dei fatti e delle prove.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Il maggiore importo è pari a quello dovuto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis.
Massime di principio
- La nullità della testimonianza per incapacità del teste ex art. 246 c.p.c. è una nullità relativa: deve essere eccepita immediatamente dopo l'assunzione della prova, altrimenti si sana per acquiescenza.
- Chi intenda censurare in cassazione la valutazione delle prove non può mascherare una richiesta di nuovo esame del fatto sotto forma di violazione di legge: una doglianza che solleciti una diversa ponderazione del materiale istruttorio è inammissibile.
- In sede di legittimità non è consentito sostituire alla ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito una diversa valutazione del compendio probatorio, salvo che nei limiti dei vizi di legittimità effettivamente dedotti.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
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