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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24133/2022 del 22/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Ministero impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila del 22/02/2022 che, in sede di rinvio dopo annullamento della Cassazione, aveva confermato l'accoglimento del reclamo di Teresa Gallico: la detenuta aveva ottenuto di poter acquistare al "sopravvitto" gli stessi generi alimentari dei detenuti comuni e di poter cucinare anche al di fuori delle fasce orarie previste dalla circolare del 12/11/2018 (cottura consentita solo 11-13 e 16:30-18). L'Amministrazione sosteneva che le fasce orarie fossero legittime regolamentazioni dell'ordine e della salubrità dell'istituto e lamentava violazione dei principi di diritto applicabili e la presunta irragionevolezza della valutazione comparativa effettuata dal Tribunale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso del Ministero inammissibile. Ha ritenuto che le censure del Ministero fossero, in gran parte, di natura motivazionale e non rientrassero nei limitati casi di ammissibilità del ricorso per cassazione avverso provvedimenti del magistrato di sorveglianza (ammesso soltanto per violazione di legge); inoltre, nel giudizio di rinvio il Tribunale aveva eseguito la valutazione comparativa richiesta dalla sentenza di annullamento e aveva motivato l'esclusione di una giustificazione concreta per la differenziazione tra detenuti 41-bis e comuni. La Corte ha quindi respinto le censure perché non formulate nei termini processuali richiesti e per mancata contestazione della motivazione nei limiti consentiti. Esito pratico: confermata l'illegittimità della regolamentazione che, limitando la cottura e la scelta dei generi solo ai detenuti 41-bis, determinasse una disparità ingiustificata; ricorso del Ministero inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 41-bis Ordinamento penitenziario

    Regime penitenziario differenziato: le limitazioni imposte ai ristretti sono ammissibili solo se funzionali alle esigenze che giustificano il 41-bis; qualsiasi disciplina differenziata rispetto ai detenuti comuni deve essere giustificata da concrete esigenze di ordine, sicurezza o funzionamento della sezione.

  • art. 13, comma 4, d.P.R. n. 230/2000

    Consente il riscaldamento e la preparazione di cibi semplici nelle camere detentive; dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 186/2018 tale facoltà non può essere eliminata ma può essere regolamentata dall'Amministrazione entro limiti ragionevoli( es. orari), purché la regolamentazione non sia discriminatoria e sia giustificata.

  • legge 26/7/1975 n. 354, art. 69 comma 6 lett. b)

    Stabilisce che avverso le ordinanze del magistrato di sorveglianza il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge; la Cassazione ne applica i limiti per escludere ricorsi fondati su censure meramente motivazionali.

  • art. 606 c.p.p. comma 1 lett. e) e lett. b)

    La Corte richiama la distinzione tra i vizi motivazionali deducibili: la mancanza o apparente mancanza della motivazione rientra nei casi rilevanti, ma non ogni censura sulla valutazione logica o probatoria è sussumibile nella violazione di legge; per i provvedimenti del magistrato di sorveglianza il sindacato di legittimità è più ristretto.

  • art. 125 cod. proc. pen. comma 3

    Richiama l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali e i relativi limiti di tutela in cassazione.

  • art. 111 Cost.

    Garantisce il diritto ad un processo giusto con motivazione adeguata; la Corte di Cassazione ricorda che il vizio consistente in motivazione del tutto mancante o soltanto apparente può essere sindacato nei limiti previsti dalla legge processuale.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 186/2018

    Ha riconosciuto la possibilità per il detenuto di riscaldare e preparare cibi nella cella; la cassazione richiama questa pronuncia quale parametro per valutare la legittimità di eventuali limitazioni orarie imposte dall'Amministrazione.

  • Giurisprudenza di legittimità citata (es.: Sez. 1 n. 4030/2020 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA)

    Precedenti che affermano che un regolamento d'istituto che limita modalità di esercizio di un diritto è legittimo solo se riguarda tutti i detenuti e non discrimina ingiustificatamente i soggetti 41-bis; utili per valutare la legittimità di differenziazioni nel trattamento.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro provvedimenti del magistrato di sorveglianza è ammesso in forma molto limitata: occorre fondarlo su violazione di legge o sui vizi della motivazione nei termini previsti dall'art. 606 c.p.p.; censure meramente critiche o di inadeguatezza logica della motivazione sono inammissibili.
  • Se la Cassazione annulla per carenze motivazionali e rinvia, il giudice di rinvio può riesaminare il compendio probatorio entro i limiti indicati e deve dare puntuale risposta alle questioni di diritto e di fatto delegate dalla Corte; le parti devono quindi confrontarsi specificamente con la ratio della sentenza di annullamento.
  • Regolamenti che limitano l'esercizio di facoltà come la cottura in cella sono legittimi se perseguiti obiettivi concreti di ordine, disciplina o salubrità e se applicati in modo non discriminatorio; una disciplina diversa per i detenuti 41-bis è lecita solo se giustificata da esigenze effettive e non generiche.
  • Per contestare con successo una differenziazione di trattamento è necessario produrre elementi fattuali concreti (es. composizione numerica delle sezioni, documentazione sulle esigenze organizzative, rischi specifici) che dimostrino l'assenza di una giustificazione concreta; accuse generiche di ragioni organizzative sono fragili in sede di legittimità.
  • Nelle impugnazioni successive a un annullamento per motivazione, la parte ricorrente deve articolare censure di diritto puntuali e non limitarsi a ripetere dissensi di merito: la mancata contestazione specifica della motivazione resa nel giudizio di rinvio conduce spesso all'inammissibilità del ricorso.

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