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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11669/2025 del 24/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza di appello che aveva confermato la responsabilità dell'imputato per concorso nella corruzione propria (con requalificazione dell'originaria concussione), contestando: (i) errata valutazione e travisamento probatorio circa l'esistenza del patto corruttivo e del dolo; (ii) insufficiente motivazione sull'asserita condotta anti-doverosa del ricorrente durante il controllo del 18 aprile 2014 e sulla mancata verifica interna dell'azienda; (iii) interpretazione errata delle conversazioni/intercettazioni e della destinazione della somma raccolta (se destinata a semplificare le verifiche tecniche o a remunerare il pubblico ufficiale); (iv) vizio nella qualificazione giuridica del fatto come corruzione propria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto i motivi di ricorso, sotto il profilo della riconsiderazione probatoria, complessivamente infondati (non essendo emersa una manifesta illogicità nella valutazione dell'appello) ma ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato si è estinto per prescrizione maturata il 18/12/2024 (termine decennale calcolato ai sensi degli artt. 157 e 161 c.p., con computo delle sospensioni). Nonostante l'annullamento per prescrizione, la Cassazione ha confermato la statuizione relativa alla confisca del profitto della corruzione (misurata in euro 1.500 nella parte motivazionale), ritenendo applicabile la disciplina di cui all'art. 578‑bis c.p.p. alla luce dei principi delle Sezioni Unite (sent. n. 4145/2022) e dell'art. 200 c.p.

Norme richiamate

  • art. 323‑bis cod. pen.

    Applicata come diminuente dalla Corte d'appello per la specifica configurazione della condotta (riduzione della pena per circostanza valutata dal giudice del merito)

  • art. 322‑ter cod. pen.

    Richiamata quale disposizione che prevede la confisca obbligatoria del profitto derivante dalla corruzione; la confisca disposta in primo grado è stata ritenuta diretta sul profitto

  • art. 578‑bis c.p.p.

    Applicata dalla Corte di Cassazione per confermare la confisca nonostante la prescrizione del reato, in coerenza con l'interpretazione delle Sezioni Unite che limita la non retroattività alle ipotesi di ablazione sanzionatoria

  • art. 157 cod. pen.

    Rilevante per il computo del termine prescrizionale (richiamato nel calcolo del termine decennale)

  • art. 161 cod. pen.

    Richiamato insieme all'art.157 per la determinazione del termine prescrizionale applicabile al fatto

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    La Corte segnala che, nonostante la prescrizione, lo scrutinio dei motivi di merito è stato compiuto senza applicare la regola di cui a questo comma, a causa della rilevanza della confisca obbligatoria

  • art. 200 cod. pen.

    Richiamato in connessione alla applicabilità della disciplina sulla confisca anche nel contesto della prescrizione e della non retroattività di talune norme

Massime di principio

  • La prescrizione estingue il reato e può determinare l'annullamento della condanna anche se le censure difensive risultino non persuasive sul piano della valutazione del merito.
  • Misure patrimoniali (es. confisca del profitto) possono essere confermate anche quando il reato sia estinto per prescrizione, in forza di regole processuali e interpretazioni di legittimità che ne consentono l'applicazione anche se la vicenda sostanziale si è estinta.
  • La Corte di legittimità non riforma agevolmente la valutazione probatoria dei giudici di merito: per ottenere l'annullamento per vizio di motivazione occorre dimostrare una manifesta illogicità, travisamento probatorio o omissione decisiva nelle valutazioni.
  • Per configurare la corruzione è necessario dimostrare il patto corruttivo, il nesso tra utilità promessa/erogata e la condotta anti-doverosa del pubblico ufficiale; elementi quali conversazioni registrate, contatti contemporanei tra intermediario, corruttore e pubblico ufficiale e omissioni funzionali agli obblighi d'ufficio rafforzano la ricostruzione accusatoria.
  • La difesa che contesta la destinazione di somme (es. se finalizzate a favorire controlli o a remunerare ufficiali) deve fornire una lettura alternativa coerente e prova contraria chiara; una spiegazione possibile non basta se i giudici di merito motivano compiutamente la lettura opposta.
  • La riduzione della pena o l'applicazione di circostanze attenuanti (es. art. 323‑bis) dipendono dalla qualificazione giuridica precisa della condotta e dalla valutazione del grado di partecipazione e del ruolo svolto dall'imputato.
  • In sede di impugnazione è utile puntare su elementi concreti che possano dimostrare il travisamento o l'omissione di acquisizioni decisive (es. registrazioni, documenti che provano ferie, compiti istituzionali), poiché obiezioni meramente alternative alla versione probatoria del giudice non sono sufficienti.

Testo integrale

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