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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17953/2025 del 13/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Con sentenza del 13 dicembre 2024 il Tribunale di Bologna ha applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., a un imputato la pena di mesi dieci di reclusione ed euro 1.000 di multa per i reati di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio in lieve entità e resistenza a pubblico ufficiale. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, con un unico motivo, deducendo violazione dell'art. 545-bis c.p.p. per mancata sostituzione della pena detentiva con una delle pene sostitutive previste dall'art. 53 della legge n. 689 del 1981, lamentando quindi l'omesso avviso circa la possibilità di conversione della sanzione detentiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura sulla mancata applicazione dell'art. 545-bis c.p.p. non fosse deducibile in sede di legittimità nel caso di sentenza resa a seguito di patteggiamento, perché tale norma, per ragioni testuali e sistematiche, si applica solo al giudizio ordinario e non al procedimento definito ai sensi dell'art. 444 c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    indica il rito del patteggiamento, nel cui ambito è stata definita la pena oggetto di ricorso.

  • art. 545-bis c.p.p.

    l'obbligo di avviso sulla possibilità di conversione della pena detentiva in sanzione sostitutiva opera per il giudizio ordinario e non per il patteggiamento.

  • art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689

    disciplina le pene sostitutive invocate dal ricorrente.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    reato contestato nel capo A, concernente la detenzione/spaccio di stupefacenti di lieve entità.

  • art. 337 c.p.

    reato contestato nel capo B, resistenza a pubblico ufficiale.

  • Corte cost., sent. n. 186/2000

    richiamata per la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in assenza di ragioni di esonero.

Massime di principio

  • La disciplina dell'art. 545-bis c.p.p. sull'avviso alle parti circa la possibile sostituzione della pena detentiva si applica al giudizio ordinario, non al procedimento definito con applicazione della pena su richiesta delle parti.
  • Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo che prospetti l'omessa applicazione delle pene sostitutive quando tale censura presupponga un obbligo non operante nel rito patteggiato.
  • La sentenza di patteggiamento può essere impugnata in cassazione solo per vizi deducibili nei limiti propri del rito, non per questioni incompatibili con la struttura e la disciplina del patteggiamento.
  • All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo ragioni di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiSpaccioResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleStupefacentiReati stradali
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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