Sentenza del 06/07/2016 n. 13767 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato, con un unico motivo ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, n. 161/10/12 del 1° marzo 2012. Ha denunciato la violazione o falsa applicazione dell’art. 11, comma 1-bis, della legge n. 289 del 2002 e dell’art. 76 del d.P.R. n. 131 del 1986: secondo l’Agenzia, la proroga biennale dei termini di accertamento era applicabile anche se la decadenza dall’agevolazione si fosse verificata dopo il termine per presentare la domanda di condono. La controversia riguarda l’agevolazione dell’art. 33, comma 3, della legge n. 388 del 2000, fruita per l’acquisto, il 1° febbraio 2002 (registrato il 21 febbraio 2002), di un terreno edificabile; la mancata edificazione entro il quinquennio determinò la decadenza il 1° febbraio 2007.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia e cassato la sentenza impugnata. Ha stabilito che la proroga biennale prevista dalla legge n. 289 del 2002 si applica anche quando la violazione che causa la perdita dell’agevolazione non si era ancora verificata alla scadenza del termine per il condono, purché il rapporto tributario derivante dall’atto registrato fosse astrattamente condonabile. Poiché la decadenza dall’agevolazione si era verificata il 1° febbraio 2007, il termine ordinario triennale, prorogato di due anni, non era scaduto quando l’avviso di liquidazione fu notificato l’11 marzo 2010. La causa è stata rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo per esaminare gli ulteriori motivi di opposizione della società e provvedere anche sulle spese; la Cassazione non ha quindi deciso nel merito tali ulteriori contestazioni.
Norme richiamate
Art. 11, comma 1-bis, legge 27 dicembre 2002, n. 289
Dovendosi ritenere che il legislatore abbia individuato nella proroga biennale generalizzata - ferma restando la necessaria anteriorità, rispetto al termine previsto dalla legge, dell'insorgenza del rapporto tributario astrattamente condonabile, rappresentata dalla registrazione dell'atto - uno strumento esecutivo di contemperamento e raccordo tra - da un lato l'opportunità di definizione agevolata concessa al contribuente e - dall'altro l'esigenza di effettività dell'azione accertativa dell'amministrazione finanziaria su tutte quelle posizioni pregresse, non fatte oggetto per qualsiasi ragione di istanza di condono, con riguardo alle quali quest'ultima non avrebbe potuto tempestivamente operare il capillare e concreto discernimento dei presupposti impositivi; e ciò proprio per la concomitante funzione di verifica e smaltimento ad essa attribuita sulle istanze presentate.
La proroga di due anni dei termini di accertamento ha portata generale anche per le agevolazioni tributarie e opera se l’atto da cui deriva il rapporto d’imposta è stato registrato entro la data stabilita dalla disciplina del condono. Non è necessario che la causa concreta di perdita dell’agevolazione si sia già verificata entro la scadenza per presentare l’istanza di condono.
Art. 76, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Dovendo, in definitiva, aversi riguardo alla data in cui si è verificata la causa di decadenza dall'agevolazione (qui collocabile al 1^ febbraio 2007, per inutile compimento del quinquennio di edificazione dell'area) la pretesa dell'amministrazione finanziaria non può ritenersi perenta, atteso che l'avviso di liquidazione in oggetto è stato notificato alla società contribuente l'11 marzo 2010; e, dunque, nel rispetto del termine triennale di decadenza prorogato di un biennio.
Per il recupero dell’imposta dovuta a seguito della perdita dell’agevolazione, il termine ordinario triennale decorre dal verificarsi della causa di decadenza e, nel caso esaminato, è prorogato di due anni. La notifica dell’avviso l’11 marzo 2010 è stata quindi ritenuta tempestiva rispetto alla decadenza del 1° febbraio 2007.
Art. 33, comma 3, legge 23 dicembre 2000, n. 388
Tale orientamento - riferibile, nell'ampiezza della dizione legislativa, anche alla agevolazione L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3 - non presuppone però il ricorso di tutti gli elementi di concreta ed attuale condonabilità della posizione del contribuente.
La proroga biennale prevista per i rapporti astrattamente condonabili si estende anche all’agevolazione per l’acquisto di terreni edificabili disciplinata dall’art. 33, comma 3, della legge n. 388 del 2000; non occorre che, alla scadenza del termine per il condono, si siano già verificati tutti i presupposti della successiva decadenza.
Art. 360, comma 1, n. 3, codice di procedura civile
La norma è richiamata quale base processuale del ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge; la Corte ha esaminato il motivo così proposto e lo ha accolto.
Massime di principio
- La proroga biennale collegata al condono può applicarsi anche al recupero di agevolazioni fiscali quando la causa di decadenza matura dopo la scadenza per presentare l’istanza, se il rapporto tributario era già sorto e l’atto era stato registrato entro la data rilevante per il condono.
- Per individuare la decorrenza del termine di accertamento relativo alla perdita di un’agevolazione, occorre considerare quando si verifica la specifica condizione che determina la decadenza; nel caso di un obbligo di edificazione entro cinque anni, la decorrenza è stata individuata alla scadenza di quel quinquennio.
- La tempestività dell’atto va valutata applicando il termine ordinario previsto per il tributo insieme alla proroga legale pertinente. La decisione sulla tempestività non definisce però automaticamente la fondatezza sostanziale del recupero: gli ulteriori motivi del contribuente devono essere esaminati dal giudice del rinvio.
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