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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02013/2024 del 18/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (eredi proprietarie)

La controversia

Le ricorrenti avevano convenuto in giudizio la detentrice di un immobile assumendo di esserne divenute proprietarie per successione testamentaria dalla originaria comodante. Sostenevano di aver concesso il bene in uso gratuito temporaneo per ragioni di parentela e, dopo avere richiesto invano la restituzione, chiedevano l'accertamento dell'occupazione sine titulo, la condanna al rilascio immediato e il risarcimento dei danni da mancato godimento e per i costi di ripristino derivanti dall'asserito inadempimento dell'obbligo di custodia del comodatario. La resistente eccepiva il difetto di legittimazione attiva e sosteneva di detenere il bene in base a un distinto comodato verbale, di durata ventennale, stipulato con altri soggetti. Il Tribunale aveva accolto la domanda ritenendo esistente un comodato precario e legittimo il recesso ex art. 1810 c.c.; la Corte d'appello, invece, aveva riformato la decisione rigettando le domande per difetto di prova della consegna dell'immobile alle attrici. In cassazione venivano dedotti sette motivi: violazione delle norme sul comodato e sull'onere della prova; omesso esame di fatti decisivi circa la continuità del rapporto e la mancanza di traditio materiale; omessa valutazione della CTU; erronea considerazione del titolo di detenzione prodotto dalla convenuta; inversione dell'onere probatorio; travisamento delle risultanze processuali; violazione del criterio del prudente apprezzamento della prova.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati i primi tre motivi di ricorso, assorbito il sesto e inammissibili gli altri. Ha cassato in parte qua la sentenza impugnata e ha rinviato ad altra sezione della Corte d'Appello di Palermo in diversa composizione, anche per le spese. La Corte ha affermato che, quando il comodato cessa per morte del comodante o del comodatario e il comodatario continua a detenere il bene, in assenza di richiesta di rilascio il rapporto si intende proseguito con le originarie caratteristiche anche nei confronti dei successori; perciò, nel subentro dell'erede del comodante, non è giuridicamente rilevante che il subentrante abbia materialmente consegnato l'immobile al comodatario. In tale quadro, sono stati ritenuti decisivi i fatti storici allegati e provati dalle ricorrenti, tra cui il decesso dell'originaria comodante, l'acquisto ereditario e l'identificazione dell'immobile risultante dalla consulenza tecnica. La Corte ha invece escluso la fondatezza delle censure sull'efficacia probatoria del titolo di detenzione avversario e sulla dedotta violazione dell'art. 116 c.p.c., ritenendo che il giudice di merito abbia semplicemente valutato il materiale istruttorio, attività non sindacabile nei termini prospettati.

Norme richiamate

  • art. 1803 c.c.

    norma richiamata per la disciplina del comodato e dei suoi presupposti.

  • art. 1810 c.c.

    richiamato quale base del recesso e della restituzione nel comodato senza termine; la Corte di merito lo aveva applicato, ma la Cassazione ha cassato la decisione per errata impostazione del tema probatorio.

  • art. 1811 c.c.

    richiamato nel quadro della disciplina della restituzione del bene in comodato.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in relazione alla ripartizione dell'onere della prova; la Cassazione ha escluso che la Corte d'appello potesse esigere la prova della materiale consegna da parte delle eredi come presupposto imprescindibile della domanda.

  • art. 1350 c.c.

    citato dai ricorrenti con riferimento alla forma del contratto e alle deduzioni sul comodato verbale.

  • art. 2721 c.c.

    citato con riguardo alla prova testimoniale del rapporto di comodato dedotto come verbale.

  • art. 2727 c.c.

    citato in relazione alle presunzioni per la prova del rapporto di comodato e dei fatti allegati.

  • art. 2729 c.c.

    citato in relazione alle presunzioni semplici utilizzabili per ricostruire il rapporto e la sua prosecuzione.

  • art. 2702 c.c.

    citato nel motivo sulla efficacia probatoria della scrittura privata o del titolo di detenzione opposto dalla convenuta.

  • art. 2704 c.c.

    citato nel motivo relativo alla data certa della scrittura prodotta dalla controparte.

  • art. 2724 c.c.

    citato nel motivo relativo alla prova del comodato e alla opponibilità del titolo.

  • art. 116 c.p.c.

    la Corte ribadisce che la valutazione della prova è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e non è censurabile in cassazione come violazione dell'art. 116 c.p.c. se non nei limiti dell'errore di diritto sulla regola di valutazione.

  • art. 214 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso sul valore della scrittura privata e sul disconoscimento.

  • art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.

    richiamato per i motivi di omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha accolto le censure relative ai fatti storici trascurati, mentre ha dichiarato inammissibili quelle che miravano a una nuova valutazione del merito.

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    richiamato per evidenziare l'assolvimento dell'onere di specifica indicazione dei fatti storici e degli atti rilevanti.

  • art. 380-bis c.p.c.

    norma processuale che ha consentito la trattazione in adunanza camerale.

Massime di principio

  • Nel comodato, se alla morte del comodante o del comodatario il comodatario continua a detenere il bene e non vi è immediata richiesta di rilascio, il rapporto si presume proseguito con le originarie caratteristiche anche nei confronti dei successori del comodante.
  • L'erede del comodante che agisce per la restituzione del bene non deve dimostrare di avere materialmente consegnato l'immobile al comodatario, poiché il subentro ereditaro non spezza di per sé la continuità del rapporto di comodato già in essere.
  • Quando il giudice di merito omette l'esame di fatti storici decisivi, specificamente allegati e rilevanti per la decisione, la sentenza è censurabile ex art. 360, n. 5 c.p.c.; viceversa non è consentita in cassazione una rivalutazione del compendio probatorio sotto la veste del vizio motivazionale.
  • La valutazione delle prove e l'apprezzamento del materiale istruttorio sono riservati al giudice di merito e non possono essere sindacati in cassazione come violazione dell'art. 116 c.p.c., salvo che sia dedotto un errore nell'applicazione di una regola legale di prova.
  • Il titolo di detenzione prodotto dalla parte convenuta può essere valutato dal giudice come elemento difensivo o indiziario, ma la decisione deve confrontarsi con i fatti decisivi relativi alla genesi e alla prosecuzione del rapporto di comodato e all'identificazione del bene controverso.

Come è indicizzato

MaterieComodatoImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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