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Cassazione Penale, Ordinanza n. 38120/2025 del 24/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la sentenza di merito che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per furto in abitazione. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per furto in abitazione, con le aggravanti già bilanciate con le attenuanti generiche e con l'attenuante del risarcimento/riparazione del danno ex art. 62, n. 6, c.p. I motivi dedotti erano quattro: 1) violazione dell'art. 56, ultimo comma, c.p., sostenendo l'applicabilità della diminuente del c.d. recesso attivo; 2) censura sul giudizio di bilanciamento tra circostanze, ritenuto erroneo il diniego di prevalenza delle attenuanti; 3) doglianza sulla determinazione della pena e sulla gestione dell'ipotesi aggravata del furto in abitazione; 4) censura relativa al diniego di una sanzione sostitutiva, ritenuta non adeguatamente motivata e asseritamente da valutare ai sensi dell'art. 58 l. 689/1981. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché riferito a un reato consumato e non tentato; ha ribadito la distinzione tra recesso attivo e ravvedimento attivo. Ha ritenuto gli altri motivi infondati o comunque non scrutinabili nel merito, rilevando che il giudizio di comparazione tra circostanze è discrezionale e che la richiesta di sostituzione della pena era stata formulata in modo generico, con conseguente originaria inammissibilità. La motivazione del diniego della sanzione sostitutiva, fondata sui precedenti penali, è stata reputata congrua e insindacabile in cassazione.

Norme richiamate

  • art. 56, ultimo comma, c.p.

    La diminuente del recesso attivo opera soltanto nel delitto tentato e presuppone l'interruzione del processo causale prima della verificazione dell'evento; non è applicabile al reato consumato.

  • art. 69, comma 4, c.p.

    Richiama il limite legale al giudizio di comparazione tra circostanze, che il giudice di merito ha considerato nel negare la prevalenza delle attenuanti.

  • art. 624-bis, comma 4, c.p.

    La Corte lo richiama quale ulteriore parametro normativo rilevante nel bilanciamento delle circostanze nel furto in abitazione.

  • art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p.

    La richiesta di sanzione sostitutiva deve contenere specifiche deduzioni a sostegno; una domanda generica è affetta da originaria inammissibilità.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    La genericità della richiesta e la carenza di specificità determinano l'inammissibilità originaria della doglianza.

  • art. 133 c.p.

    La valutazione dei presupposti per la sostituzione della pena deve ancorarsi agli indici legali di commisurazione della pena, inclusi i precedenti penali.

  • art. 58 l. 24 novembre 1981, n. 689

    Il diniego della sanzione sostitutiva rientra nell'esercizio di un potere discrezionale del giudice, sindacabile in cassazione solo per manifesta illogicità o contraddittorietà.

  • art. 62, n. 6, c.p.

    Riconosciuta in merito come attenuante, insieme alle attenuanti generiche, nel giudizio sul trattamento sanzionatorio.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    La censura sulla motivazione è scrutinabile solo nei limiti del vizio di motivazione; qui la motivazione sul diniego della sostituzione è stata ritenuta congrua e non sindacabile.

Massime di principio

  • La diminuente del recesso attivo è configurabile solo rispetto al delitto tentato: se il reato è già consumato, non può essere invocata, restando eventualmente configurabile la diversa attenuante del ravvedimento attivo quando l'agente si adoperi spontaneamente per attenuare le conseguenze del fatto.
  • Il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti appartiene alla discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretto da motivazione non arbitraria, logica e sufficiente.
  • Nel furto in abitazione, il bilanciamento tra circostanze non privilegiate e l'applicazione di una pena al minimo edittale per l'ipotesi aggravata sono compatibili con l'orientamento di legittimità sulle circostanze aggravanti privilegiate.
  • La richiesta di una sanzione sostitutiva deve essere specifica e ancorata alle concrete circostanze del processo; una domanda generica è inammissibile e rende irrilevante l'eventuale mancata risposta del giudice di merito.
  • Il diniego della sostituzione della pena può essere motivato anche solo richiamando i precedenti penali dell'imputato, quando essi rendano negativo il giudizio prognostico di meritevolezza ex art. 133 c.p., senza necessità di ulteriori argomentazioni analitiche.
  • Le censure sulla motivazione in cassazione non consentono un nuovo apprezzamento del merito quando la decisione impugnata esprima un ragionamento congruo, non manifestamente illogico e non contraddittorio.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioniPena e commisurazione
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiContinuazionePrescrizione del reato

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