Cassazione Penale, Ordinanza n. 21254/2026 del 09/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso, proposto avverso un'ordinanza del giudice dell'esecuzione, chiedeva il riconoscimento del vincolo della continuazione ex art. 81, secondo comma, c.p. tra reati già giudicati con due sentenze del G.i.p. del Tribunale di Nola del 17 maggio 2019 e del 20 gennaio 2023. La contestazione riguardava condotte omogenee di detenzione illegale e porto di armi da fuoco, sostenendosi in sostanza che dovessero essere ricondotte a un medesimo disegno criminoso. La Corte rileva però che i motivi si risolvono in una richiesta di rivalutazione del merito e in una lettura alternativa del compendio probatorio, senza indicare specifici elementi idonei a superare la distanza temporale tra i fatti e l'assenza di indici della programmazione unitaria sin dall'origine.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che le doglianze non superassero il vaglio preliminare di ammissibilità perché dirette a sollecitare valutazioni di merito non consentite, oppure comunque manifestamente infondate o generiche. Ha condiviso la valutazione del giudice dell'esecuzione secondo cui la notevole distanza temporale di tre anni tra le violazioni, unita all'assenza di elementi sintomatici di un'originaria ideazione e programmazione unitaria, escludeva l'estensione della continuazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., in ragione dei profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Il vincolo della continuazione richiede indici concreti di una programmazione criminosa unitaria; la mera omogeneità dei reati e la loro astratta riconducibilità alla stessa tipologia non bastano, specie quando la distanza temporale tra i fatti è rilevante e mancano elementi sintomatici di un disegno comune originario.
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma ... in favore della Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
La pronuncia è richiamata quale parametro per la valutazione della colpa del ricorrente ai fini della condanna pecuniaria conseguente all'inammissibilità.
Massime di principio
- Ai fini del riconoscimento della continuazione in sede esecutiva non è sufficiente la mera omogeneità dei reati: occorrono elementi concreti che dimostrino un medesimo disegno criminoso sin dall'origine.
- La distanza temporale significativa tra le violazioni può costituire un forte indice contrario alla continuazione, soprattutto quando manchino circostanze sintomatiche di programmazione unitaria.
- Il giudice dell'esecuzione può negare la continuazione quando il fatto successivo risulti collegato a un episodio estemporaneo e non a una preordinazione già esistente al momento della prima violazione.
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano in una mera rilettura del compendio probatorio o in richieste di rivalutazione del merito.
- La genericità delle doglianze e la mancanza di specifiche allegazioni idonee a superare la motivazione dell'ordinanza impugnata determinano l'inammissibilità del ricorso.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, quando ricorrano profili di colpa, anche al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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