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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35747/2025 del 31/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito resta quindi ferma, con conferma della condanna già pronunciata in appello per il reato contestato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia che aveva confermato la sua condanna per il delitto di cui all'art. 495 c.p. L'unico motivo dedotto riguardava pretesi vizi motivazionali in punto di elemento soggettivo: secondo la Corte di cassazione, però, la censura era formulata come doglianza di fatto, mirava a ottenere una rivalutazione delle fonti probatorie non consentita in sede di legittimità e, inoltre, riproponeva questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito senza una specifica critica delle argomentazioni della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 495 c.p.

    norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; la sentenza di legittimità non ne esamina la struttura, ma prende atto della sua contestazione e della conferma della responsabilità.

  • art. 616 c.p.p.

    base per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono deducibili censure che si risolvano in una richiesta di rivalutazione del fatto o delle fonti di prova, poiché il controllo della Corte di cassazione riguarda la tenuta giuridica e logico-argomentativa della decisione, non il riesame del merito.
  • Un motivo di ricorso che si limiti a prospettare vizi motivazionali in modo generico, senza specifica critica delle argomentazioni della sentenza impugnata, è inammissibile.
  • Quando le doglianze ripropongono questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito con motivazione ritenuta corretta, il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFalsità in atto pubblico
RamiProcesso penaleReati contro la fede pubblica
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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