Cassazione Penale, Sentenza n. 44213/2023 del 03/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Sassari che ha revocato ex tunc la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale concessa il 18/02/2021. Il ricorrente deduceva vizio di motivazione con riferimento alla decorrenza della revoca: sosteneva di essersi sempre rapportato correttamente con l'UEPE, che i frequenti cambi di attività lavorativa erano determinati dall'emergenza COVID-19, che il Tribunale si sarebbe fondato unicamente sull'ordinanza cautelare senza verificare il concreto coinvolgimento nei fatti contestati e senza tenere conto della liberazione anticipata già concessa per due semestri.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza avesse adeguatamente motivato la revoca ex tunc, avendo valutato la gravità oggettiva del reato (traffico/detenzione di sostanze stupefacenti), l'eterogeneità e la quantità delle droghe, l'apparente collaborazione con l'UEPE (con occultamento della notizia di reato fino all'11/08/2022) e i continui mutamenti lavorativi che hanno ostacolato i controlli. La Corte ha osservato che la revoca non è automatica ma richiede valutazione concreta della compatibilità della prosecuzione della prova, funzione svolta correttamente dal giudice a quo. Per questi motivi la revoca con efficacia ex tunc è stata ritenuta immune da censure. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990, artt. 73 e 80, comma 2
I reati di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti sono stati ritenuti elementi oggettivi di gravità che incidono sulla compatibilità della misura alternativa con la prosecuzione della prova.
Fondamento per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente infondato o con profili di colpa.
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, Rv. 275239
Principio secondo cui la revoca dell'affidamento in prova non è automatica al riscontro di violazioni: il giudice deve valutare se le violazioni rendano incompatibile la prosecuzione della prova, fornendo adeguata motivazione.
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 36470 del 29/04/2021, Rv. 282007
Indirizzo secondo cui il giudice deve determinare la decorrenza della revoca tenendo conto della gravità oggettiva e soggettiva del comportamento, della condotta complessiva durante il periodo di prova e della concreta incidenza delle prescrizioni imposte.
Massime di principio
- La revoca dell'affidamento in prova non è automatica: occorre una valutazione motivata sulla incompatibilità della condotta con la prosecuzione della misura.
- La gravità del reato (es. traffico di droga, quantità ed eterogeneità delle sostanze) e l'atteggiamento del soggetto (cooperazione reale con UEPE, rispetto delle prescrizioni) sono elementi centrali nella decisione di revoca.
- La decorrenza della revoca può essere fissata ex tunc quando la valutazione complessiva indica che sin dall'inizio la misura è stata indebitamente sfruttata per compiere reati; il giudice deve motivare questa scelta in relazione a fatti concreti.
- Mutamenti lavorativi e giustificazioni generiche (es. difficoltà connesse alla pandemia) devono essere provati e contestualizzati: deduzioni generiche non superano il vaglio del giudice né della Corte di legittimità.
- In sede di impugnazione in cassazione è necessario indicare criticità specifiche e contestare in modo puntuale le argomentazioni del giudice di merito; mere ricostruzioni fattuali non supportate da elementi probatori concreti espongono il ricorrente ad inammissibilità o rigetto.
- Chi propone ricorso manifesto infondato può essere condannato al pagamento di somme a titolo di ammenda e alle spese processuali (art. 616 c.p.p.), quindi valutare attentamente la fondatezza e la forma del gravame prima di proporlo.
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