Cassazione Penale, Ordinanza n. 00349/2026 del 07/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha quindi confermato gli effetti della sentenza di appello, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
La decisione riguarda i ricorsi per cassazione proposti da due imputati avverso una sentenza della corte d'appello che li aveva ritenuti responsabili di più capi di imputazione. Uno dei ricorrenti censurava: (1) la declaratoria di responsabilità per un capo relativo a una rapina, deducendo violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento del fatto, sostenendo una diversa ricostruzione storica e una diversa valutazione dell'attendibilità delle prove; (2) la ritenuta sussistenza di un capo di lesioni e la mancata declaratoria di improcedibilità per difetto di querela; (3) la sussistenza di un ulteriore capo di imputazione contestato a entrambi, riproponendo doglianze già dedotte in appello; (4) l'eccessività della pena inflitta a uno dei ricorrenti; (5) la prova del danno in favore delle parti civili e la relativa liquidazione. La Corte ha ritenuto i primi due motivi infondati o manifestamente infondati, il terzo non deducibile perché meramente reiterativo e privo di specificità, il quarto manifestamente infondato e il quinto non scrutinabile in cassazione e comunque manifestamente infondato quanto alla liquidazione equitativa del danno.
Norme richiamate
Richiamato come norma incriminatrice del fatto di rapina ritenuto sussistente dai giudici di merito, sulla base di una motivazione ritenuta immune da vizi logici e giuridici.
Richiamato nel principio di diritto secondo cui le lesioni personali commesse per eseguire una rapina sono procedibili d'ufficio per effetto dell'aggravante del nesso teleologico.
Richiamato nel combinato disposto che rende procedibile d'ufficio il delitto di lesioni commesso per eseguire la rapina.
Richiamato come aggravante del nesso teleologico nel principio di diritto applicato al capo relativo alle lesioni.
Non citato espressamente; non inserito.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito alla Corte di cassazione sovrapporre la propria ricostruzione dei fatti e la propria valutazione dell'attendibilità delle prove a quella compiuta dai giudici di merito, quando la motivazione impugnata sia logicamente e giuridicamente corretta.
- È manifestamente infondato il motivo che contesta la responsabilità quando la sentenza di merito dia conto, in modo congruo, dell'attendibilità della persona offesa e della coerenza tra dichiarazioni, riscontri medici e accertamenti di polizia.
- Il delitto di lesioni personali commesso per eseguire una rapina è procedibile d'ufficio e non a querela, quando ricorra l'aggravante del nesso teleologico nel combinato disposto degli artt. 585, 576, comma 1, n. 1, e 61, comma 1, n. 2, c.p.
- I motivi di ricorso che si limitano a riproporre pedissequamente le doglianze già disattese in appello, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata, sono inammissibili per difetto di specificità.
- La censura sulla quantificazione del danno e sulla liquidazione equitativa in favore della parte civile non è, di regola, scrutinabile in cassazione quando investe apprezzamenti discrezionali del giudice di merito, salvo manifesta illogicità o violazione di legge.
- La valutazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, purché la motivazione dia conto delle ragioni della determinazione e non presenti vizi logici o giuridici.
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