Cassazione Penale, Sentenza n. 19422/2022 del 17/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile perché, con dichiarazione del 28/04/2022, l'avv. Francesco Cappiello, difensore dell'imputato, ha rinunciato all'impugnazione. Conseguentemente il ricorso non è stato esaminato nel merito. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Roma dell'08/11/2021 che aveva dichiarato non doversi procedere per estinzione del reato (artt. 81, comma 2 e 323 cod. pen.). L'imputato, tramite difensore, deduceva due motivi: (1) violazione di legge (artt. 178 e 179 cod. proc. pen.) per presunta nullità del giudizio di secondo grado a causa di incongruenza nell'orario comunicato (udienza fissata alle ore 11.00 ma tenuta alle ore 10.00); (2) carenza di motivazione per omissione della verifica prevista dall'art. 129 cod. proc. pen., dato che la difesa aveva prodotto elementi idonei a contrastare la valutazione di colpevolezza formulata in primo grado.
Norme richiamate
art. 81, comma 2 cod. pen. e art. 323 cod. pen.
Norme indicate a descrivere il reato per cui in appello era stata dichiarata l'estinzione per prescrizione; la Corte d'appello aveva riformato la condanna di primo grado rilevando la prescrizione del reato.
artt. 178 e 179 cod. proc. pen.
Richiamati dal ricorrente per sostenere la nullità del giudizio di secondo grado a causa di un presunto vizio di notifica/irregolarità nella fissazione dell'ora dell'udienza; il motivo non è stato esaminato nel merito a causa della rinuncia all'impugnazione.
Invocato dal ricorrente per lamentare carenza di motivazione perché la Corte distrettuale non avrebbe compiuto la verifica degli elementi difensivi che contrastavano la sentenza di primo grado; anche questo rilievo non è stato valutato per effetto della rinuncia.
art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (e successive proroghe/convertiti)
Normativa che ha consentito lo svolgimento del procedimento con le modalità eccezionali previste per l'udienza in camera di consiglio (misure emergenziali per svolgimento dell'udienza); citata in relazione alla modalità di trattazione del procedimento.
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione da parte del difensore determina l'inammissibilità del ricorso e impedisce che i motivi proposti siano esaminati nel merito.
- Le eccezioni procedurali (es. nullità per difetto di notifica o irregolarità di fissazione dell'udienza) devono essere tempestivamente coltivate: se il ricorrente rinuncia al gravame, tali questioni non vengono valutate dalla Corte superiore.
- La mancata valutazione della richiesta di verifica ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. può costituire un motivo di gravame valido, ma perde efficacia se il ricorso non è più proseguito per rinuncia.
- Quando una decisione di merito dichiara l'estinzione del reato per prescrizione, la parte che intende contestarla deve mantenere attiva l'impugnazione; altrimenti la decisione resta acquisita e non sindacabile per intervento della Corte superiore.
- La condanna alle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende possono essere pronunciate anche in caso di inammissibilità del ricorso se previsto dal giudice, pertanto è opportuno valutare il rischio economico prima di proporre o rinunciare a impugnazioni.
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