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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35247/2025 del 29/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza che ha rigettato l'istanza di sostituzione della misura custodiale con arresti domiciliari con controllo elettronico. La difesa ha invocato elementi di novità: la modifica del capo di imputazione limitante la condotta al trasporto verso l'Australia di 600 kg di cocaina del novembre 2020 (fatto risalente a cinque anni prima), la collaborazione dei coimputati Imperiale e Carbone Bruno che avrebbe destrutturato il gruppo associativo ed eliminato il rischio di reiterazione, la condanna del ricorrente esclusivamente per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90, il sequestro delle società di trasporto riconducibili al ricorrente, la disparità di trattamento rispetto ai coimputati giudicati con rito abbreviato e il lungo tempo di detenzione e l'indicazione di domicili lontani dal luogo di commissione del reato.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse motivato in modo lineare e coerente il rigetto dell'istanza, ritenendo privi di novità rilevante gli elementi offerti dalla difesa in quanto già esaminati nei precedenti provvedimenti. Si è osservato che la sentenza di condanna (12 anni, emessa il 16/05/2025) non ridimensiona le esigenze cautelari ma, al contrario, ne conferma la persistenza. È richiamato il principio secondo cui in appello contro il diniego di modifica della misura cautelare possono essere valutati solo fatti nuovi che migliorino il quadro indiziario rispetto a quelli già esaminati. Il Tribunale ha inoltre ritenuto irrilevante il tempo trascorso in carcere come indice di attenuazione del pericolo di reiterazione e ha considerato insufficiente la mera destrutturazione del gruppo Imperiale alla luce del ruolo, delle competenze e dei contatti internazionali del ricorrente e della possibilità che questi, anche tramite aziende sequestrate, mettesse a disposizione le proprie capacità. La presunta disparità di trattamento rispetto ai coimputati è stata esclusa come argomento valido, essendo autonome le posizioni processuali. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309/1990 (Testo unico stupefacenti), art. 73 e art. 80, comma 2

    I reati di traffico di stupefacenti hanno determinato la condanna; la gravità e le modalità del fatto (trasporto massiccio di cocaina) sono valutate come indicatori di elevata pericolosità e di continuità nel reato.

  • art. 299 cod. proc. pen.

    In sede di impugnazione del provvedimento di diniego di modifica della misura cautelare possono essere valutati solo fatti nuovi rispetto a quelli già esaminati; non sono rilevabili nuovamente gli stessi elementi già apprezzati in sede di riesame.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    La valutazione delle esigenze cautelari (in particolare del pericolo di recidiva o reiterazione) è personale e autonoma per ciascun imputato, tenendo conto dell'entità del contributo al reato e delle caratteristiche della personalità del singolo, giustificando regimi differenziati tra coimputati.

Massime di principio

  • In appello contro il diniego di modifica della misura cautelare sono rilevanti solo fatti nuovi e non già valutati: la difesa deve produrre elementi effettivamente nuovi e non semplici ritenzazioni delle stesse circostanze.
  • Una condanna intervenuta non comporta automaticamente la diminuzione delle esigenze cautelari: la sentenza può confermare la gravità del fatto e quindi rafforzare la necessità della misura cautelare.
  • Il mero decorso del tempo in detenzione non è di per sé prova di attenuazione del pericolo di reiterazione; occorrono elementi concreti che indichino una riduzione del rischio.
  • La collaborazione o la 'destrutturazione' del gruppo criminale è utile solo se produce effetti concreti e nuovi rilevabili sulla capacità del soggetto di reiterare il reato; se già valutata in precedenti provvedimenti non costituisce novità.
  • Le posizioni dei coimputati sono autonome: la favorevole misura adottata per un altro soggetto non è automaticamente trasferibile se mancano elementi che rendano comparabili le posizioni personali e contributive.
  • Per ottenere la modifica della misura è strategico documentare provvedimenti concreti che riducano il rischio (es. perdita definitiva dei contatti utili, misure patrimoniali irreversibili, garanzie di controllo effettive come domicili stabili e presidio elettronico) e presentare prove nuove e specifiche.

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