Cassazione Civile, Ordinanza n. 36935/2021 del 26/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (privati)
La controversia
La controversia nasce da un contratto preliminare stipulato il 17 dicembre 2008 tra una società e due privati. La Corte d'appello, riformando la decisione di primo grado e accogliendo la domanda dei promittenti venditori, ha dichiarato risolto il preliminare e ha condannato la società alla restituzione della somma di euro 16.400 oltre interessi. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma il testo dell'ordinanza non ne riporta il contenuto specifico. In Cassazione, tuttavia, il ricorso è stato ritenuto inammissibile in via preliminare perché completamente privo dell'esposizione sommaria dei fatti di causa richiesta dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.; la Corte rileva che nemmeno la parte dedicata ai motivi consente di ricostruire chiaramente i fatti sostanziali e processuali. Gli intimati non hanno svolto difese nel giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo violato il requisito di contenuto-forma dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. per totale omissione dell'esposizione sommaria dei fatti. Non è stata regolata la lite sulle spese perché gli intimati non hanno resistito nel giudizio di cassazione. È stato inoltre dato atto dell'obbligo, in capo alla ricorrente, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
esposizione sommaria dei fatti
Il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara e completa esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali, sufficiente a consentire alla Corte di comprendere la controversia senza ricorrere ad altre fonti o atti.
Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito semplificato previsto da questa norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ricorrendone i presupposti processuali, la Corte dà atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
art. 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato come parametro per la determinazione dell'importo ulteriore dovuto a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
È la norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando omette integralmente l'esposizione sommaria dei fatti di causa, poiché tale requisito è imposto a pena di inammissibilità dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
- L'esposizione sommaria dei fatti non è un adempimento meramente formale, ma serve a consentire alla Corte di cassazione una comprensione autonoma e immediata della vicenda sostanziale e processuale.
- Per soddisfare il requisito di cui all'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., il ricorso deve indicare almeno in sintesi le pretese reciproche, le eccezioni, le difese, lo sviluppo del processo e il contenuto essenziale delle decisioni di merito impugnate.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e la parte intimata non svolge difese, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
- In caso di inammissibilità del ricorso, ove ne ricorrano i presupposti, la Corte dà atto della debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 26 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36771/2021 del 26/11/2021
- ordinanza_civile · 26 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36821/2021 del 26/11/2021
- ordinanza_civile · 26 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36822/2021 del 26/11/2021
- ordinanza_civile · 26 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36823/2021 del 26/11/2021
- ordinanza_civile · 26 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36824/2021 del 26/11/2021
- ordinanza_civile · 26 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36825/2021 del 26/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →