Cassazione Penale, Ordinanza n. 04403/2025 del 03/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda tre imputati condannati per fatti di stupefacenti ex art. 73 d.P.R. 309/1990. Due imputati avevano definito l'appello con sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. e ricorrevano per cassazione deducendo, in modo generico, vizio di motivazione sulla qualificazione giuridica dei fatti, già confermata dal giudice di appello. Il terzo imputato ricorreva deducendo violazione di legge in ordine all'affermazione della responsabilità, sostenendo che non fosse stata eseguita una perizia tossicologica sulla sostanza contenuta nel pacco spedito dalla Spagna e consegnato al ricorrente, sicché non sarebbero stati verificati natura e principio attivo della sostanza. La Corte rileva che i primi due ricorsi sono inammissibili perché proposti contro una sentenza di concordato in appello per motivi non consentiti e comunque privi di specificità. Quanto al terzo ricorso, lo ritiene manifestamente infondato perché il giudice di merito aveva accertato che il pacco conteneva un panetto di hashish di circa 100 grammi, poi riconsegnato al ricorrente, e che le successive conversazioni telefoniche riguardavano la cessione di quella sostanza, con riferimento a quantità espresse in grammi e a piccoli importi di denaro; per tale ragione non era necessario un ulteriore accertamento sul principio attivo, essendo corretta la qualificazione dei fatti ai sensi del comma quinto. La Corte richiama inoltre i limiti del giudizio abbreviato e del potere integrativo istruttorio in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Per i due imputati che avevano aderito al concordato sui motivi di appello, le doglianze sulla motivazione e sulla qualificazione giuridica del fatto erano non consentite e comunque aspecifiche; per il terzo imputato, la censura sulla mancata perizia tossicologica è stata ritenuta manifestamente infondata, poiché la sostanza era stata già identificata in fatto come hashish e il giudice di merito aveva logicamente escluso la necessità di ulteriori accertamenti sul principio attivo. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Disposizione incriminatrice in materia di stupefacenti, richiamata per il fatto contestato; la Corte non ne discute la struttura, ma conferma la qualificazione dei fatti nel relativo ambito applicativo, anche con riferimento al comma quinto.
Il concordato sui motivi di appello comporta la rinuncia ai motivi non compatibili con l'accordo e circoscrive il ricorso per cassazione ai soli vizi relativi alla formazione del consenso, al consenso del Procuratore generale e al contenuto difforme della decisione, oltre all'ipotesi di pena illegale.
Richiamato per escludere che, nel ricorso avverso sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., possano essere dedotte doglianze sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento.
Nel giudizio abbreviato, il potere di integrazione istruttoria appartiene al giudice ed è esercitabile solo nei limiti della assoluta necessità; le parti hanno una mera facoltà di sollecitazione, non un diritto alla rinnovazione istruttoria in appello in termini più ampi che in primo grado.
Massime di principio
- Avverso la sentenza emessa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis c.p.p. sono proponibili in cassazione soltanto censure che investano la formazione della volontà della parte di aderire al concordato, il consenso del Procuratore generale o la difformità tra accordo e pronuncia; sono invece inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla qualificazione giuridica del fatto e, in generale, a questioni coperte dall'accordo, salvo il caso di pena illegale.
- La genericità del motivo di ricorso determina inammissibilità: la censura deve essere specifica e argomentata, non essendo sufficiente una deduzione meramente assertiva di vizio di motivazione.
- Se il giudice di merito ha già accertato in fatto la natura della sostanza stupefacente e il contesto delle condotte di cessione, può ritenersi non necessario un ulteriore accertamento tossicologico sul principio attivo, quando le risultanze complessive consentano di qualificare il fatto nel relativo comma incriminatore.
- Nel giudizio abbreviato, le parti non hanno un diritto autonomo e pieno alla rinnovazione istruttoria in appello: l'integrazione probatoria resta affidata al potere officioso del giudice e solo nei limiti dell'assoluta necessità.
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