Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2250/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento - della deliberazione n. 34 prot. CA/246516 del 18/12/2025 del Consiglio del Municipio Roma I Centro avente ad oggetto “Approvazione del Piano Municipale del commercio su area pubblica” nel suo complesso ed in particolare nelle parti appresso specificate della stessa delibera, in uno alla Deliberazione n. 4 del Consiglio dello stesso Municipio del 25/01/2024 nella parte in cui all'Allegato 7) è elencato, a titolo ricognitivo, il chiosco del ricorrente denominato “posteggio n. 9 - Garibaldi Piazzale (ex bar Sacchetti) Rione Trastevere, tipologia di posteggio chiosco, settore merceologico chiosco-bar, esito del Tavolo Tecnico per il Decoro (TTD/Bolkestein) non valutato - autorizzato (rectius: “regolamentato” come appresso specificato) ai sensi della DAC 35/2010 alla somministrazione di alimenti e bevande”, in uno ad ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, quantunque non conosciuto, afferente le attività di commercio su area pubblica con somministrazione di alimenti e bevande sempre su area pubblica

Giustizia amministrativa202600416

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazione del Consiglio del Municipio Roma I Centro di approvazione del Piano Municipale del commercio su area pubblica e precedente deliberazione ricognitiva relativa al posteggio del ricorrente

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'annullamento, previa sospensione degli effetti, della deliberazione di approvazione del Piano Municipale del commercio su area pubblica e della precedente deliberazione nella parte relativa all'inserimento ricognitivo del proprio chiosco tra i posteggi autorizzati o regolamentati per la somministrazione di alimenti e bevande. Il ricorso è stato esaminato prioritariamente sotto il profilo processuale. Il Collegio ha rilevato che la procura depositata, denominata mandato ad litem, non era apposta in calce al ricorso e risultava comunque del tutto generica: non individuava l'oggetto del giudizio, le parti contendenti, l'autorità giudiziaria adita né altri elementi utili a collegare la procura alla specifica controversia. È stata inoltre considerata la questione della sanabilità della carenza della procura speciale, alla luce degli artt. 40 e 39 c.p.a., dell'art. 83 c.p.c. e dell'orientamento dell'Adunanza plenaria n. 11/2025.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile senza esaminare i motivi di merito relativi agli atti sul commercio su area pubblica. Ha affermato che la procura speciale alle liti costituisce requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo e deve contenere elementi di specialità idonei a rendere immediatamente riconoscibile la controversia. La procura depositata non solo non era materialmente congiunta al ricorso, ma era anche priva di ogni riferimento specifico all'oggetto, alle parti e all'autorità giudiziaria. Il difetto non poteva essere sanato mediante successivo rilascio, rinnovazione o ratifica, poiché nel processo amministrativo la procura speciale deve esistere al momento della proposizione del ricorso e la relativa carenza determina inammissibilità, non una nullità sanabile. Le spese di lite sono state compensate per giustificate ragioni.

Norme richiamate

  • art. 40 c.p.a.

    La procura speciale alle liti costituisce requisito di ammissibilità del ricorso innanzi al TAR.

    La procura deve contenere elementi di specialità che consentano l'immediata riconducibilità all'oggetto del ricorso, alle parti, all'autorità giudiziaria e alla controversia.

  • art. 39 c.p.a.

    Fondamento del rinvio esterno alle disposizioni del codice di procedura civile, tra cui l'art. 83 c.p.c., nei limiti della compatibilità con la disciplina processuale amministrativa.

  • art. 83 c.p.c.

    La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici.

    La procura separata deve essere materialmente o informaticamente congiunta all'atto cui si riferisce; tale requisito non è comunque sufficiente se il contenuto della procura resta generico e non consente di individuare la controversia.

  • art. 35, comma 1, c.p.a.

    Consente la declaratoria d'ufficio dell'inammissibilità del ricorso quando il difetto della procura impedisce di collegare giuridicamente l'atto al ricorrente.

  • art. 182, comma 2, c.p.c.

    La disciplina civilistica della sanatoria o ratifica della procura non è applicabile al processo amministrativo, la cui disciplina considera la procura speciale requisito di ammissibilità del ricorso.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo la procura speciale alle liti è requisito di ammissibilità del ricorso e deve esistere anteriormente o contestualmente alla sua proposizione.
  • La procura speciale deve consentire l'immediata riconducibilità alla specifica controversia, indicando o rendendo individuabili l'oggetto del giudizio, le parti contendenti e l'autorità giudiziaria adita.
  • Una procura separata dal ricorso è idonea solo se materialmente o informaticamente congiunta all'atto cui si riferisce; una procura generica, priva di elementi identificativi della controversia, non soddisfa l'art. 40 c.p.a.
  • Nel processo amministrativo la carenza o genericità della procura speciale determina l'inammissibilità del ricorso e non può essere sanata mediante il successivo rilascio, rinnovo o ratifica previsti dalla disciplina del processo civile, poiché tali meccanismi riguardano nullità sanabili e non un requisito di ammissibilità mancante al momento della proposizione.

Come è indicizzato

MaterieLegittimazione e interesse a ricorrereDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.