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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09355/2025 del 06/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro del 12 luglio 2024, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Crotone il 7 giugno 2022 per il reato di guida in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Nel ricorso, anche alla luce di una memoria depositata nell'interesse del ricorrente, è stato dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della prescrizione, richiamandosi il tema della sospensione del corso della prescrizione e sostenendosi che il reato dovesse ritenersi estinto.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il motivo relativo alla prescrizione, perché contrario al principio affermato dalle Sezioni Unite nel 2024: la disciplina della sospensione del corso della prescrizione prevista dall'art. 159, commi 2, 3 e 4, c.p. nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017 continua ad applicarsi, dopo l'intervento della legge n. 134 del 2021, ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019. Per tale ragione il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 1.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 187 cod. strada

    norma incriminatrice contestata nel procedimento, richiamata come titolo di reato oggetto delle decisioni di merito

  • art. 159, commi 2, 3 e 4, cod. pen.

    disciplina della sospensione del corso della prescrizione; la Corte richiama il principio per cui essa continua ad applicarsi ai reati commessi nel periodo 3 agosto 2017 - 31 dicembre 2019

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    legge che aveva introdotto il testo dell'art. 159 c.p. sulla sospensione della prescrizione richiamato dalla decisione

  • art. 2, comma 1, lett. a), legge 27 novembre 2021, n. 134

    intervento legislativo successivo che non esclude, per i fatti del periodo indicato, l'applicazione della precedente disciplina della sospensione della prescrizione

Massime di principio

  • In tema di prescrizione, la disciplina della sospensione del corso della prescrizione introdotta nel 2017 continua ad applicarsi ai reati commessi nel periodo compreso tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, anche dopo le modifiche apportate nel 2021.
  • Un motivo di ricorso che invochi la prescrizione in contrasto con un principio di diritto consolidato dalle Sezioni Unite può essere dichiarato manifestamente infondato e determinare l'inammissibilità del ricorso.
  • Quando il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e il contrasto giurisprudenziale era solo minoritario al momento della proposizione, la Corte può condannare il ricorrente anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGuida sotto effetto di stupefacentiCause di non punibilità
RamiProcesso penaleReati stradaliParte generale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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