Cassazione Civile, Ordinanza n. 36159/2023 del 28/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La curatela di un fallimento riaperto dopo la risoluzione di un concordato fallimentare ha agito in revocatoria fallimentare contro una banca, chiedendo la declaratoria di inefficacia nei confronti della massa dei creditori dei versamenti eseguiti dalla società fallita sui propri conti correnti nel periodo sospetto, per un importo complessivo indicato in ricorso. La domanda si fondava sull’assunto che tali versamenti avessero natura solutoria e che la banca fosse consapevole dello stato d’insolvenza. La controversia, tuttavia, si è concentrata in appello e in cassazione soprattutto sulla tempestività dell’azione dopo la riapertura del fallimento: secondo la ricorrente, l’art. 140, comma 2, l.f. consentiva la riproposizione dell’azione revocatoria entro cinque anni dalla riapertura; la corte territoriale ha invece ritenuto che, essendo il precedente giudizio estinto per cancellazione della causa dal ruolo ex art. 309 c.p.c. e non già semplicemente interrotto, la prescrizione non dovesse decorrere dalla riapertura ma dall’ultimo atto estintivo, con conseguente tardività della nuova citazione. Con i motivi di ricorso la curatela ha denunciato violazione dell’art. 140, comma 2, l.f., degli artt. 300 e seguenti c.p.c. e delle norme sulla prescrizione applicabili, sostenendo inoltre l’erronea regolazione delle spese; con il quarto motivo ha riproposto le censure di merito sulla prova della scientia decoctionis e sulla natura solutoria dei versamenti, rimaste assorbite nei gradi di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi due motivi, ritenendo infondata la tesi della curatela sulla decorrenza del termine di prescrizione dalla data di riapertura del fallimento. Ha affermato che la riapertura del fallimento integra una reviviscenza e prosecuzione dell’originaria procedura concorsuale, ma nel caso concreto l’azione revocatoria non era stata interrotta dal concordato: era stata invece dichiarata estinta/cancellata dal ruolo per mancata comparizione delle parti. Perciò non ricorrevano i presupposti per applicare la disciplina invocata dalla ricorrente in modo da far decorrere i termini dalla riapertura. La Corte ha ritenuto corretta la decisione della corte d’appello, che aveva escluso l’ammissibilità/tempestività dell’azione per prescrizione. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 67 l.f.
nel testo vigente ratione temporis
La norma sulla revocatoria fallimentare è richiamata come base sostanziale dell’azione esercitata dalla curatela; la Corte non ne ridiscute i presupposti di merito, poiché la decisione si fonda sulla tardività dell’azione.
art. 140, comma 2, l.f.
La disposizione è interpretata in senso restrittivo: la riproposizione delle azioni revocatorie dopo la risoluzione del concordato fallimentare è ammessa solo entro il perimetro delle azioni effettivamente interrotte dalla procedura, non quando il giudizio sia già estinto/cancellato dal ruolo.
art. 123 l.f.
La norma è letta nel senso che, in caso di riapertura del fallimento, per le revocatorie relative ad atti compiuti dopo la chiusura i termini decorrono dalla sentenza di riapertura; a contrario, per azioni relative ad atti anteriori alla chiusura non opera tale decorrenza.
art. 122 l.f.
Richiamato per affermare la continuità degli effetti della procedura concorsuale riaperta e la reviviscenza dell’originaria procedura.
art. 44 l.f.
Richiamato per ribadire l’inefficacia verso i creditori degli atti/rapporti del fallito secondo la logica di continuità della procedura.
art. 10 l.f.
Richiamato nel ragionamento sulla irrilevanza della dimensione temporale rispetto alla riapertura del fallimento come prosecuzione della procedura originaria.
Richiamato per sostenere l’applicazione delle norme fallimentari previgenti alla procedura originaria quando il concordato omologato e il fallimento iniziale erano soggetti alla disciplina anteriore alla riforma.
La cancellazione della causa dal ruolo e l’estinzione del giudizio sono ricondotte alla mancata comparizione delle parti all’udienza fissata.
Richiamati dalla ricorrente per sostenere che il concordato fallimentare avrebbe prodotto interruzione del processo, tesi disattesa dalla Corte.
Invocato dalla ricorrente a sostegno della tesi del fenomeno successorio, ma non accolto dalla Corte.
Richiamato in relazione alla compensazione delle spese per novità della questione, motivo assorbito o comunque non esaminato nel merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 3 Cost.
Richiamato dalla ricorrente nel motivo sulle spese, senza esame nel merito per assorbimento.
art. 24 Cost.
Richiamato dalla ricorrente nel motivo sulle spese, senza esame nel merito per assorbimento.
Massime di principio
- La riapertura del fallimento, quando conseguente alla risoluzione del concordato fallimentare, non dà luogo a una procedura concorsuale autonoma, ma a una prosecuzione o reviviscenza della procedura originaria; la disciplina applicabile va pertanto individuata in coerenza con tale continuità.
- L’art. 140, comma 2, l.f. consente la riproposizione delle azioni revocatorie solo se il precedente giudizio sia rimasto pendente ed effettivamente interrotto per effetto della procedura concordataria; se invece il giudizio è già stato dichiarato estinto o cancellato dal ruolo, la norma non opera nei medesimi termini.
- Quando una revocatoria riguarda atti anteriori alla chiusura del fallimento, la decorrenza dei termini non può essere automaticamente ancorata alla sentenza di riapertura del fallimento in base all’art. 123 l.f., norma che concerne espressamente gli atti compiuti dopo la chiusura.
- In materia concorsuale, il problema della tempestività dell’azione va verificato distinguendo con precisione tra interruzione del processo, estinzione del giudizio e mera riproposizione dell’azione: solo la corretta qualificazione del precedente stato del processo consente di individuare il dies a quo della prescrizione o dei termini di decadenza applicabili.
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