Cassazione Civile, Ordinanza n. 11285/2026 del 27/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal decreto ingiuntivo ottenuto da un lavoratore per emolumenti retributivi asseritamente dovuti in forza di un accordo sindacale aziendale del 22 febbraio 2014, poi trasfuso in un accordo individuale del 3 marzo 2014, con cui i lavoratori avevano accettato riduzioni retributive nell'ambito di un piano di contenimento costi e di risanamento aziendale. La società datrice propose opposizione al decreto ingiuntivo, respinta in primo grado e in appello. La Corte d'appello ritenne, da un lato, che il punto 7 dell'accordo integrasse una condizione risolutiva, il cui avveramento aveva determinato il venir meno dell'accordo e quindi la reviviscenza dei trattamenti retributivi originari; dall'altro, ritenne che la clausola fosse illecita perché contraria all'art. 186 bis, comma 3, l. fall., con conseguente nullità dell'accordo ai sensi dell'art. 1354 c.c. e travolgimento delle rinunce retributive. Quanto alle ulteriori riduzioni stipendiali disposte unilateralmente dal novembre 2017, la Corte d'appello osservò che l'appellante non aveva mosso specifiche censure alla decisione di primo grado e, comunque, condivise il merito della statuizione che tali decurtazioni fossero prive di legittimazione. In cassazione la società articolò cinque motivi: 1) violazione dell'art. 51 c.p.c. per pretesa incompatibilità del giudice relatore/estensore; 2) violazione delle norme sull'interpretazione del contratto e dell'art. 186 bis l. fall., sostenendo che l'accordo non fosse sottoposto a condizione risolutiva e che la clausola dovesse essere letta sistematicamente; 3) violazione degli artt. 1354 e 1419 c.c. e dell'art. 186 bis l. fall., deducendo che, se anche vi fosse illiceità, essa avrebbe colpito solo il singolo patto e non l'intero accordo; 4) erronea interpretazione del rapporto tra accordo collettivo e accordo individuale, che sarebbero stati autonomi; 5) censura sulle ulteriori decurtazioni del 2017, lamentando la mancata considerazione della continuità occupazionale e la pretesa non specificità delle critiche appello. La Corte di cassazione ha escluso la fondatezza del primo motivo, ha ritenuto inammissibile il secondo perché diretto solo contro una delle due rationes decidendi, e ha dichiarato inammissibili gli ulteriori motivi per difetto di interesse o per carenza di specificità e autosufficienza, rilevando che la sentenza impugnata era sorretta da rationes autonome e che, non essendo scalfita la prima, le altre doglianze non potevano condurre alla cassazione. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della società alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società. Ha ritenuto infondato il motivo relativo alla pretesa incompatibilità del giudice; ha dichiarato inammissibile il motivo sull'interpretazione dell'accordo del 2014 perché diretto solo contro una delle due rationes decidendi poste a base della sentenza impugnata; ha dichiarato inammissibili gli altri motivi per difetto di interesse, poiché la decisione era sorretta anche da una ratio autonoma non colpita dal ricorso, e per carenza di specificità nella censura sulle riduzioni stipendiali del 2017. La società è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
L'obbligo di astensione del giudice per le ipotesi tipiche è di stretta interpretazione; la mancata ricusazione nei termini preclude la deduzione del vizio in cassazione. La pregressa conoscenza di altre controversie analoghe non integra causa di astensione obbligatoria.
Il potere di ricusazione deve essere esercitato dalla parte entro il termine previsto; in mancanza non può poi farsi valere il difetto di capacità del giudice come motivo di nullità della sentenza.
Richiamato dalla ricorrente come norma sulla condizione; la Corte, però, ha valorizzato la diversa qualificazione della clausola data dai giudici di merito e non ha ritenuto fondato il motivo su tale profilo.
La clausola che apponga una condizione illecita a un contratto è nulla; nel caso concreto la Corte d'appello aveva ritenuto che l'illiceità della condizione travolgesse l'intero accordo sindacale.
Invocato per sostenere la nullità parziale; la Corte non esamina nel merito la doglianza perché assorbita/inammissibile in ragione delle rationes decidendi non integralmente impugnate.
artt. 1362 c.c., 1363 c.c., 1364 c.c., 1366 c.c., 1367 c.c., 1369 c.c.
Richiamati come canoni ermeneutici; la Corte ribadisce che l'interpretazione del contratto è riservata al giudice di merito ed è sindacabile solo per violazione specifica dei canoni o per motivazione illogica, non per mera contrapposizione di un'interpretazione alternativa.
Richiamato dalla ricorrente nell'ambito della critica interpretativa dell'accordo; non è oggetto di autonoma applicazione nella ratio decidendi esaminata.
Richiamato dalla ricorrente nell'ambito della critica interpretativa dell'accordo; non è oggetto di autonoma applicazione nella ratio decidendi esaminata.
art. 186 bis, comma 3, l. fall.
La Corte d'appello lo aveva evocato come norma contraria alla clausola; la Cassazione evidenzia che la Corte territoriale ha poi ricondotto la conseguenza invalidante all'art. 1354 c.c., reputando la clausola contraria a norma imperativa.
Richiamato in relazione al precedente di legittimità utilizzato per la soluzione del motivo interpretativo.
Menziovato dalla ricorrente in relazione alla specificità dell'appello, ma non ritualmente dedotto come norma violata nel motivo esaminato dalla Corte di cassazione.
Menziovato dalla ricorrente in relazione alla specificità dell'appello, ma non ritualmente dedotto come norma violata nel motivo esaminato dalla Corte di cassazione.
Richiamato nel quinto motivo; la Corte osserva che la doglianza non si confronta con la ratio della sentenza d'appello e si risolve in una rilettura del merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- Quando una sentenza di merito è sorretta da più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente da sola a giustificare il decisum, il ricorso per cassazione deve censurarle tutte; l'omessa impugnazione di anche una sola di esse determina l'inammissibilità delle censure che colpiscono le altre per difetto di interesse.
- L'interpretazione del contratto o dell'accordo collettivo è attività riservata al giudice di merito: in cassazione è censurabile solo per specifica violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione illogica o incongrua; non basta contrapporre una lettura alternativa del testo negoziale.
- Le cause di astensione obbligatoria del giudice, incidendo sulla capacità del giudicante e derogando al principio del giudice naturale, sono di stretta interpretazione e non si applicano analogicamente; inoltre, la mancata ricusazione nei termini preclude la deduzione del vizio in sede di impugnazione.
- La doglianza che investe una statuizione di merito deve confrontarsi in modo specifico con la motivazione impugnata e con gli atti processuali rilevanti; la mera riproduzione delle difese già svolte o una rilettura del merito non integrano un motivo ammissibile di cassazione.
- Se una clausola contrattuale è ritenuta illecita perché contraria a norma imperativa, la conseguenza di nullità va ricostruita secondo la disciplina applicabile alla specifica fattispecie; la censura in cassazione deve però attaccare la ratio effettivamente posta a base della decisione di merito.
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