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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9289/2023 del 06/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Palermo del 19/11/2021 che aveva confermato la responsabilità penale per i reati di cui agli artt. 612 (atti persecutori) e 582 (lesioni) c.p. Il primo motivo di ricorso denunciava un vizio motivazionale ai sensi dell'art. 606, co. 1, lett. e) c.p.p.; inoltre il ricorso evidenziava vizi nel trattamento sanzionatorio, in particolare l'omessa determinazione della pena ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 274/2000 per un reato di competenza del Giudice di Pace.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibile il motivo relativo alla motivazione (art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.) ritenendolo privo di specificità rispetto alla dettagliata disamina probatoria della Corte territoriale. Ha invece rilevato d'ufficio l'illegalità del trattamento sanzionatorio: la pena inflitta per il reato di cui all'art. 582 c.p. non era stata determinata conformemente all'art. 52 d.lgs. 274/2000 benché si trattasse di reato di competenza del Giudice di Pace. Perciò la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha rinviato ad altra sezione della Corte d'Appello di Palermo per un nuovo giudizio sul punto. Il resto del ricorso è stato dichiarato inammissibile; la statuizione di responsabilità sostanzialmente è stata confermata.

Norme richiamate

  • art. 612 c.p.

    Riferito come titolo di reato (atti persecutori); la Corte ha confermato la valutazione di responsabilità relativamente a questo reato

  • art. 582 c.p.

    Riferito come titolo di reato (lesioni); la Corte ha confermato la condanna ma ha censurato il modo in cui è stata determinata la pena

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Utilizzato dal ricorrente per censurare la motivazione; la Corte ha rilevato che il motivo è inammissibile per mancanza di specificità rispetto alla motivazione della Corte territoriale

  • art. 52 d.lgs. 274/2000

    La Corte ha ritenuto obbligatorio l'applicazione di tale disposizione per la determinazione della pena nei reati di competenza del Giudice di Pace; l'omessa applicazione ha determinato l'annullamento parziale della sentenza ai fini del trattamento sanzionatorio

Massime di principio

  • Un motivo di ricorso per vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p. deve essere specifico e indicare puntualmente le lacune o contraddizioni; altrimenti è inammissibile.
  • La Cassazione può rilevare d'ufficio vizi di legge nel trattamento sanzionatorio e annullare la sentenza limitatamente a tale profilo, rimettendo la questione ad altra sezione della Corte territoriale per la riformulazione della pena.
  • Se il vizio riguarda solo la determinazione della pena e non la valutazione della responsabilità, la condanna può rimanere ferma mentre viene rinnovata la fase di quantificazione della sanzione.
  • Per reati di competenza del Giudice di Pace occorre verificare la corretta applicazione delle norme speciali (es. art. 52 d.lgs. 274/2000) nella determinazione della pena; la loro omissione può comportare la nullità o l'illegittimità del trattamento sanzionatorio.
  • In situazioni analoghe, chi impugna per vizi motivazionali dovrebbe produrre indicazioni concrete e puntuali delle parti della motivazione ritenute viziate per evitare l'inammissibilità.

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