Cassazione Penale, Sentenza n. 6328/2024 del 13/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della condanna per concorso in rapina aggravata confermata in appello. Il ricorrente deduceva: (i) inutilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa (artt. 512 e 526 cod. proc. pen., principio del contraddittorio e art.6 CEDU) perché tali dichiarazioni sarebbero state l'unico elemento decisivo e la persona offesa poteva divenire irreperibile; (ii) illegittima utilizzazione dei tabulati telefonici per mancata acquisizione con decreto motivato dell'autorità giudiziaria (artt. 267 e 271 cod. proc. pen.); (iii) vizio di motivazione e difetto di valutazione dell'attendibilità della persona offesa (art.192 comma 2 cod. proc. pen. e art.628 cod. pen.); (iv) mancata riqualificazione del reato da rapina a furto con strappo (art.624-bis e 628 cod. pen.); (v) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante, considerando anche l'assenza di precedenti e la lontananza temporale dei fatti (2014).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancato deposito del "specifico mandato ad impugnare" richiesto dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., introdotto dalla "riforma Cartabia" (d.lgs. n.150/2022). Poiché la sentenza impugnata è stata pronunciata in data successiva al 30/12/2022 (11 febbraio 2023, pronunciata in assenza dell'imputato), la nuova causa di inammissibilità si applica anche al ricorso per cassazione; il difensore non ha allegato il mandato rilasciato dopo la pronuncia. Per effetto di tale inammissibilità la Corte non ha esaminato le censure di merito. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.
La Corte ha interpretato e applicato la norma nel senso che, quando la sentenza impugnata è pronunciata in assenza dell'imputato e dopo l'entrata in vigore della riforma (30/12/2022), l'atto di impugnazione deve essere corredato dal specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia; la sua mancata produzione rende il ricorso inammissibile.
art. 33 d.lgs. n.150/2022 (riforma Cartabia)
Fonte normativa dell'art. 581, comma 1-quater; la Corte ha richiamato l'effetto della riforma nelle impugnazioni proposte contro sentenze pronunciate dopo la data di entrata in vigore.
art. 89, comma 3 d.lgs. 150/2022
La Corte ha richiamato la disposizione per stabilire l'ambito temporale di applicazione delle nuove norme sulle impugnazioni (applicabili alle sentenze pronunciate dopo il 30/12/2022).
Il ricorrente contestava l'utilizzo delle dichiarazioni rese dalla persona offesa acquisite con le modalità previste dall'art.512; la Corte di Cassazione non ha deciso nel merito poiché ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi procedurali.
Richiamato nella doglianza del ricorrente che invocava i limiti all'uso di dichiarazioni acquisite quando il dichiarante si sottrae volontariamente all'esame; la Corte non ha esaminato la censura nel merito.
artt. 267 e 271 cod. proc. pen.
Il ricorrente denunciava l'illegittima acquisizione dei tabulati telefonici per assenza del decreto motivato; la giurisprudenza richiede il decreto per la rituale acquisizione e l'Ufficiale di P.G. non può sostituirlo con la sua testimonianza, ma la Cassazione non ha esaminato la questione di merito.
art. 192 comma 2 cod. proc. pen. e art. 628 cod. pen.
Richiamate nella censura sulla valutazione dell'attendibilità della persona offesa e sulla motivazione della condanna; non valutate dalla Corte di Cassazione per sopravvenuta inammissibilità formale.
art. 624-bis e art. 628 cod. pen.
Richiamati nella doglianza relativa alla possibile riqualificazione del reato da rapina a furto con strappo; la Corte di Cassazione non si è pronunciata sulla questione nel merito.
Massime di principio
- Se la sentenza impugnata è stata pronunciata in assenza dell'imputato dopo il 30/12/2022, l'atto di impugnazione deve essere corredato dal "specifico mandato ad impugnare" rilasciato dopo la pronuncia: la sua mancata produzione determina l'inammissibilità del ricorso in Cassazione.
- Quando si impugnano valutazioni probatorie basate soprattutto sulle dichiarazioni della persona offesa, è fondamentale sollevare tempestivamente e con atti processuali appropriati le questioni relative alla loro utilizzabilità, al contraddittorio e all'attendibilità, perché la Cassazione potrebbe non entrare nel merito se esistono vizi formali dell'impugnazione.
- I tabulati telefonici vanno acquisiti secondo le formalità previste (decreto motivato dell'autorità giudiziaria); la testimonianza dell'Ufficiale di Polizia Giudiziaria non può 'surrogare' la mancanza del decreto per regolarne l'utilizzabilità.
- La distinzione tra rapina e furto con strappo dipende dal concreto apporto di violenza o minaccia alla persona e dall'intenzione di ledere la res: la mera reazione della vittima può non essere sufficiente a qualificare il fatto come rapina se la violenza era diretta esclusivamente sulla cosa.
- Per ottenere il riconoscimento di attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante occorre documentare e motivare in modo dettagliato le ragioni del bilanciamento, specie quando l'imputato è incensurato o i fatti sono remoti; tali argomentazioni vanno esposte già nei gradi precedenti.
- Prima di proporre ricorso in Cassazione, verificare sempre l'osservanza delle nuove regole procedurali introdotte dalla riforma Cartabia per evitare l'inammissibilità per motivi formali e la conseguente condanna alle spese e ammende.
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