Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 859/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 2849/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202504007

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni e condizionamento della criminalità organizzata, nonché sentenza del TAR Lazio che ne aveva respinto l’impugnazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli appellanti hanno contestato la sentenza del TAR e il decreto di scioglimento deducendo error in iudicando, violazione e falsa applicazione dell’art. 143 d.lgs. 267/2000, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e motivazione, illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà e sviamento, oltre alla violazione degli artt. 2 e 24 Cost. Hanno sostenuto, anzitutto, che l’imminenza delle elezioni per il rinnovo degli organi comunali avrebbe fatto venir meno la funzione preventiva dello scioglimento, trasformandolo in una misura sostanzialmente sanzionatoria. Hanno poi contestato la consistenza degli elementi indiziari valorizzati dall’amministrazione: l’appoggio elettorale di una cosca alla lista del Sindaco, l’acquisto di un’autovettura intestata a una parente di esponenti criminali, i rapporti parentali tra amministratori e appartenenti alle consorterie mafiose e analoghi rapporti riguardanti dipendenti comunali. Sono state inoltre contestate le irregolarità amministrative rilevate dalla commissione prefettizia d’accesso in materia di affidamento di lavori e servizi, lavori extra contratto, somma urgenza, ristorazione, gestione delle irregolarità edilizie e rapporto d’impiego con il custode del cimitero. Gli appellanti hanno censurato anche ulteriori profili istruttori e motivazionali non esaminati analiticamente dal TAR. In via preliminare, il Comune ha eccepito la tardività della memoria depositata dagli appellanti oltre le ore 12 dell’ultimo giorno utile.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha preliminarmente dichiarato tardiva e quindi inutilizzabile la memoria degli appellanti, poiché depositata oltre le ore 12 dell’ultimo giorno utile in vista di un’udienza già fissata. Ha inoltre accolto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della Presidenza della Repubblica e ne ha disposto l’estromissione, ritenendo che, nel procedimento di scioglimento ex art. 143 d.lgs. 267/2000, il decreto presidenziale costituisca espressione di un potere neutrale di garanzia e controllo, mentre l’atto sostanziale oggetto di contestazione è la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata sulla proposta del Ministro dell’Interno; la legittimazione passiva spetta quindi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell’Interno. Nel merito, l’appello è stato respinto. Il Collegio ha ribadito che lo scioglimento degli organi elettivi locali ha natura cautelare e preventiva e non richiede l’accertamento di responsabilità penali né è condizionato dall’esito di procedimenti penali. È sufficiente la presenza di plurimi elementi indiziari concreti, univoci e rilevanti, valutati secondo il criterio del più probabile che non e in modo globale e sinergico, dai quali emerga la possibilità di condizionamento criminale dei processi decisionali dell’ente o di compromissione della sua imparzialità e del suo buon funzionamento. Il quadro indiziario può consistere anche in disfunzioni oggettive dell’ente e non richiede specifici addebiti personali agli amministratori. L’imminenza o l’avvenuto rinnovo degli organi comunali non elimina la funzione preventiva della misura, poiché il condizionamento mafioso può proseguire oltre il rinnovo elettorale. Le censure degli appellanti sono state ritenute atomistiche, perché volte a isolare ciascun indizio e a svalutarlo singolarmente, senza considerare la correlazione tra legami personali, elettorali ed economici con esponenti criminali e irregolarità amministrative in plurimi settori. Il Consiglio di Stato ha ritenuto congruo e non manifestamente irragionevole il giudizio amministrativo sull’esistenza delle due condizioni legali dello scioglimento: rapporti tra esponenti dell’amministrazione e sodalizi criminali e possibile incidenza di tali rapporti sull’attività amministrativa. La sentenza del TAR è stata quindi confermata. Gli appellanti sono stati condannati alle spese del grado, liquidate in complessivi 8.000 euro, oltre accessori, in favore delle amministrazioni statali e del Comune.

Norme richiamate

  • art. 143 d.lgs. 267/2000

    “plurimi elementi indiziari ‘concreti, univoci e rilevanti’”

    Lo scioglimento degli organi elettivi locali è una misura cautelare e preventiva, adottabile quando da una valutazione complessiva degli elementi raccolti emerga la possibilità di condizionamento dell’ente da parte della criminalità organizzata o di compromissione della sua imparzialità e del suo buon funzionamento. Non è necessario l’accertamento di responsabilità penali personali.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    La memoria depositata oltre il termine applicabile in vista di un’udienza già fissata non può essere utilizzata ai fini della decisione.

  • art. 4, comma 4, disp. att. c.p.a.

    Quando la camera di consiglio o l’udienza è già fissata, il deposito degli atti processuali oltre le ore 12 dell’ultimo giorno utile è inammissibile; il termine delle ore 24 opera invece per gli atti non depositati in vista di un’udienza già fissata o nota.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ricorrendone i presupposti, consente l’oscuramento delle generalità degli appellanti e delle altre persone fisiche citate, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Lo scioglimento degli organi elettivi comunali per infiltrazioni mafiose ha natura cautelare e preventiva: la sua legittimità non dipende dall’accertamento di reati o responsabilità penali individuali e non viene meno per la prossimità o l’avvenuto rinnovo elettorale degli organi comunali.
  • Ai fini dell’adozione della misura dissolutoria ex art. 143 d.lgs. 267/2000 è sufficiente un quadro composto da plurimi elementi indiziari concreti, univoci e rilevanti, valutati secondo il criterio del più probabile che non, dai quali emerga la possibilità di condizionamento criminale dei processi decisionali dell’ente o di compromissione della sua imparzialità e del suo buon funzionamento.
  • Gli elementi indiziari posti a fondamento dello scioglimento devono essere valutati globalmente e sinergicamente, non atomisticamente; la possibile debolezza o contestabilità di singoli indizi non rende illegittima la misura quando il quadro complessivo conservi adeguata capacità dimostrativa.
  • Il quadro indiziario può fondarsi sulla correlazione tra legami personali, elettorali o economici con esponenti criminali e oggettive irregolarità o disfunzioni amministrative in diversi settori dell’ente, senza che siano necessari specifici addebiti personali a carico dei singoli amministratori.
  • Nel giudizio sull’infiltrazione mafiosa, le irregolarità amministrative assumono rilievo anche quale indice del carente esercizio dei poteri di controllo spettanti al Comune sul territorio; la mera conformità formale di singoli atti o procedure non esclude la rilevanza del quadro complessivo.
  • Nelle controversie contro atti adottati nella forma del decreto del Presidente della Repubblica nell’ambito del procedimento ex art. 143 d.lgs. 267/2000, la Presidenza della Repubblica non è legittimata passivamente quando il Presidente esercita un potere neutrale di garanzia e controllo: la legittimazione spetta alle autorità cui è riferibile l’atto sostanziale sottoposto al controllo presidenziale.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaOrgani degli enti localiTermini e notificazione del ricorsoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
SottomateriePresupposti e indizi dell'infiltrazione
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.